venerdì 17 ottobre 2014

Firma non autentica, oltre a sostenerlo, bisogna provarlo

La parte che sostenga la non autenticità della propria apparente sottoscrizione apposta su scrittura privata non riconosciuta e per la quale non sia necessario esperie querela di falso, può agire in via principale per far accertare tale non autenticità, ma tale accertamento dovrà essere effettuato secondo le ordinarie regole probatorie. Spetterà quindi alla stessa parte provare la non autenticità. Si è così espressa la Cassazione nella sentenza n. 16777/14.

Il caso

L’attrice conveniva in giudizio la banca, avanti il Tribunale di Taranto, per il disconoscimento in via principale della sottoscrizione, apparentemente apposta a suo nome su cinque effetti cambiari, risultati, poi, protestati dalla convenuta, con pubblicazione pregiudizievole del cognome della donna sul bollettino dei protesti presso la Camera di Commercio.

La parte attrice chiedeva pertanto: l’accertamento della non autenticità di tali sottoscrizioni; la declatoria di inesistenza dell’obbligazione cambiaria; la condanna al risarcimento dei danni; e, infine, la cancellazione dei protesti. Il Tribunale rigettava la domanda attorea. Così faceva anche la Corte d’appello di Lecce. Avverso la sentenza di rigetto proponeva ricorso per cassazione la donna, deducendo l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di onere della prova e di verificazione della scrittura privata.

La donna censurava la decisione dei Giudici territoriali in quanto aveva respinto la sua domanda accollandole un onere di prova della non autenticità delle sottoscrizioni apposte sulle cambiali che non le competeva. Il motivo è infondato. La Corte d’appello aveva infatti dato corretta attuazione del principio secondo cui «la parte che sostenga la non autenticità della propria apparente sottoscrizione apposta su scrittura privata non riconosciuta e per la quale non sia necessario esperie querela di falso, può sì agire in via principale per far accertare tale non autenticità, ma questo accertamento dovrà essere effettuato secondo le ordinarie regole probatorie e non già, dunque, con l’applicazione della speciale procedura di verificazione prevista dagli articoli 214 ss c.p.c. per la differente ipotesi di disconoscimento incidentale in corso di causa» (Cass. n. 12471/2001).

Alla stregua di ciò, la domanda attorea avrebbe potuto trovare accoglimento solo se la stessa donna avesse fornito la prova della non autenticità delle sottoscrizioni apposte a suo nome sulle cambiali protestate. Il Giudice di merito ha quindi escluso il raggiungimento della prova della quale la ricorrente era onerata. La Cassazione rigetta, quindi, il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Firma non autentica, oltre a sostenerlo, bisogna provarlo

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