giovedì 16 ottobre 2014

Affidamento condiviso non implica dividere la stessa casa con mamma e papà

L’affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori non fa venir meno l’obbligo patrimoniale di uno di essi di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento della prole. Inoltre, nella decisione in merito all’assegnazione della casa familiare, il giudice deve perseguire il fine di conservare, nell’interesse esclusivo dei figli, l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza 16649/14.

Il caso

Il Tribunale di primo grado dichiarava la separazione dei coniugi con affido condiviso dei tre figli e fissando la loro residenza presso la madre, cui assegnava la casa familiare. Disponeva, inoltre, a carico del padre, l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante un assegno mensile. La donna proponeva appello, chiedendo che fosse addebitata al marito la separazione e che fosse rideterminato, elevandone l’importo, l’assegno di mantenimento in favore dei figli. L’uomo proponeva appello incidentale.

La Corte d’appello accoglieva parzialmente l’appello principale, aumentando l’importo dell’assegno mensile e respingeva l’appello incidentale. Avverso tale pronuncia ricorreva in Cassazione l’ex marito. Il primo motivo di gravame concerne la riduzione della misura del contributo al mantenimento dei figli.

La Corte di Cassazione sottolinea come il passaggio dal regime di affidamento esclusivo a quello di affidamento condiviso dei figli non comporti una riduzione, men che meno automatica, della misura del contributo al mantenimento dei figli disposto nel regime di affidamento esclusivo. Tale riduzione può essere disposta solo con riguardo a concrete evidenze di riduzione del carico di spesa e di impiego di disponibilità personali derivanti dall’affido condiviso.

L’affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull’esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento della prole, in relazione al contesto familiare e sociale di appartenenza (Cass., Sez. I, n. 16736/11; Cass., Sez. I, n. 18187/06).

Il secondo motivo di ricorso riguarda l’assegnazione dell’autonomo appartamento alla moglie, mai adibito a casa coniugale. La Corte di appello è pervenuta alla sua decisione in merito all’assegnazione della casa familiare partendo dal principio ispiratore dell’istituto che è quello di conservare, nell’interesse esclusivo dei figli, l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass., n. 14553/11).

Nel caso di specie, se è pure vero che si tratti di una casa familiare di ampie dimensioni, articolata su due livelli abitativi, la Corte territoriale ha ritenuto che la conflittualità dei due ex coniugi potrebbe essere di pregiudizio per i minori in caso di convivenza nello stesso stabile dei genitori. Pertanto, la Corte d’appello ha, correttamente, ritenuto la divisibilità dell’abitazione non conforme all’interesse dei minori, da ritenersi preminente a tutti gli altri interessi in gioco (Cass., Sez. I, n. 23591/10). Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Affidamento condiviso non implica dividere la stessa casa con mamma e papà

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