Ai fini della ravvisabilità del reato di ingiuria, deve essere dato rilievo al contenuto della frase pronunciata ed al significato che le parole hanno nel linguaggio comune, prescindendo, oltre che dalle intenzioni inespresse dell’offensore, anche dalle sensazioni puramente soggettive che la frase può aver provocato nell’offeso. Lo afferma la Cassazione nella sentenza 31812/14.
Il caso
Il tribunale di Messina condannava un uomo per il reato di ingiuria, in quanto, durante un’udienza in tribunale, si era rivolto al giudice di udienza ed aveva definito «provocatrice» una donna, la quale, a giudizio dell’imputato, lo aveva “sfidato” mediante ammiccamenti e sorrisi ironici. L’imputato ricorreva in Cassazione, denunciando la manifesta illogicità della motivazione. Il contesto non è irrilevante.
Analizzando il contenuto del ricorso, la Corte di Cassazione ricordava che, in tema di tutela dell’onore e del decoro è necessario fare riferimento ad un criterio di medietà convenzionale in rapporto alla personalità dell’offeso e dell’offensore ed al contesto in cui la frase sia stata pronunciata.
Nel caso di specie, in un momento di tensione durante l’udienza, un avvocato aveva chiesto al giudice di allontanare l’imputato dall’aula e ciò lo aveva spinto ad esprimersi in maniera polemica e con parole scortesi. Tuttavia, nonostante le sue affermazioni avessero prodotto nella persona offesa un senso di imbarazzo e di mortificazione, non potevano considerarsi oggettivamente offensive, in quanto, per considerarle tale, devono essere ritenute inaccettabili in qualsiasi contesto, per l’intrinseca carica di disprezzo e dileggio che esse manifestano o per la riconoscibile volontà di umiliare il destinatario.
Pertanto, erroneamente i giudici di merito avevano dato enorme rilievo alla personale sensibilità e fragilità emotiva della persona offesa. Infatti, ai fini della ravvisabilità del reato, deve essere dato rilievo al contenuto della frase pronunciata ed al significato che le parole hanno nel linguaggio comune, prescindendo, oltre che dalle intenzioni inespresse dell’offensore, anche dalle sensazioni puramente soggettive che la frase può aver provocato nell’offeso. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso ed annullava la sentenza senza rinvio perché il fatto non sussisteva.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Animo particolarmente sensibile dell’offeso, ma il giudice non può fare il “tenero”
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lunedì 13 ottobre 2014
Animo particolarmente sensibile dell’offeso, ma il giudice non può fare il “tenero”
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