lunedì 1 settembre 2014

Sentenza contumaciale: l’imputato fa il “finto tonto”? Tocca al giudice provarlo

L’art. 175, comma 2, c.p.p. stabilisce che, in caso di sentenza contumaciale, l’imputato è rimesso nel termine per proporre impugnazione, salvo che abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento ed abbia rinunciato a proporre l’impugnazione. Non spetta, però, all’imputato fornire la prova negativa della reale conoscenza del procedimento e della sentenza pronunciata con giudizio contumaciale o con decreto di condanna, ma, al contrario, è onere del giudice della richiesta reperire agli atti l’eventuale prova positiva. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza 26036/14.

Il caso

La Corte d’appello di Milano respingeva la domanda di un imputato di restituzione nel termine per impugnare una sentenza del tribunale, sul presupposto della sua conoscenza del processo. Dopo aver eletto domicilio presso il difensore di fiducia, luogo dove gli era stata notificata la sentenza contumaciale, secondo i giudici era suo onere coltivare i contatti con il legale, mentre, al contrario, l’uomo si era volutamente disinteressato al processo, anche dopo la comunicazione dell’avvocato di rinuncia al mandato.

L’imputato ricorreva in Cassazione, sostenendo che le notifiche non fossero idonee a costituire una presunzione di conoscenza effettiva da parte dell’interessato in presenza di un difensore d’ufficio. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione premetteva che la rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia non fa venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall’imputato, se essa non viene espressamente revocata. Tuttavia, l’art. 175, comma 2, c.p.p. stabilisce che, in caso di sentenza contumaciale, l’imputato è rimesso nel termine per proporre impugnazione, salvo che abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento ed abbia rinunciato a proporre l’impugnazione.

Non spetta, però, all’imputato fornire la prova negativa della reale conoscenza del procedimento e della sentenza pronunciata con giudizio contumaciale o con decreto di condanna, ma, al contrario, è onere del giudice della richiesta reperire agli atti l’eventuale prova positiva. La mera regolarità della notifica non può essere considerata, di per sé sola, dimostrativa dell’effettiva conoscenza da parte del destinatario. Di conseguenza, i giudici di merito erroneamente avevano ritenuto che l’imputato avesse effettiva conoscenza del procedimento mediante una notifica meramente formale. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e disponeva la restituzione in termini dell’imputato.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Sentenza contumaciale: l’imputato fa il “finto tonto”? Tocca al giudice provarlo

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