Ai fini dell’accertamento sintetico del reddito ex art. 38, D.P.R. 600/73, tra le espressioni effettive ed attuali di capacità contributiva, non rientra il mero accollo di un debito. Esso, infatti, comportando la semplice modificazione soggettiva dal lato passivo del rapporto, non estingue l’obbligazione (cosa invece che accade, ad esempio, con la compensazione, idonea a rilevare una corrispondente capacità). In altre parole, l’accollo di un debito non comporta “l’attuale erogazione di spesa”. Così ha sancito la Cassazione, nella sentenza del 10 settembre, n. 19030, accogliendo il ricorso del contribuente che comprava una farmacia mediante l’accollo dei relativi debiti e poi si vedeva raggiungere dall’avviso di accertamento emesso con metodo sintetico sulla base del suo acquisto.
La Corte, intervenuta nella causa, ha annullando la decisione di merito che dichiarava la legittimità dell’atto dell’Amministrazione. I Supremi Giudici chiariscono che espressione di capacità contributiva, non è l’accollo in sé, ma sono i singoli atti di estinzione dell’obbligazione accollata. Nel caso di specie, invece, l’accertamento era relativo all’anno dell’acquisto e non a quelli in cui si verificava la spesa (quando il contribuente pagava i menzionati debiti). Ovvero, per la Corte, l’Ufficio deve dimostrare l’effettivo sostenimento di una spesa in uno o più periodi d’imposta ed applicare, quindi, il metodo di accertamento sintetico in relazione agli anni interessati, sia direttamente che a seguito della “spalmatura” nei cinque anni precedenti ai sensi del comma 5 dell’art. 38, n. 600/73.
Fonte: www.fiscopiu.it/La Stampa - Redditometro: l’accollo di un debito non è una spesa e non esprime ricchezza
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venerdì 12 settembre 2014
Redditometro: l’accollo di un debito non è una spesa e non esprime ricchezza
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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