venerdì 12 settembre 2014

Redditometro: l’accollo di un debito non è una spesa e non esprime ricchezza

Ai fini dell’accertamento sintetico del reddito ex art. 38, D.P.R. 600/73, tra le espressioni effettive ed attuali di capacità contributiva, non rientra il mero accollo di un debito. Esso, infatti, comportando la semplice modificazione soggettiva dal lato passivo del rapporto, non estingue l’obbligazione (cosa invece che accade, ad esempio, con la compensazione, idonea a rilevare una corrispondente capacità). In altre parole, l’accollo di un debito non comporta “l’attuale erogazione di spesa”. Così ha sancito la Cassazione, nella sentenza del 10 settembre, n. 19030, accogliendo il ricorso del contribuente che comprava una farmacia mediante l’accollo dei relativi debiti e poi si vedeva raggiungere dall’avviso di accertamento emesso con metodo sintetico sulla base del suo acquisto.

La Corte, intervenuta nella causa, ha annullando la decisione di merito che dichiarava la legittimità dell’atto dell’Amministrazione. I Supremi Giudici chiariscono che espressione di capacità contributiva, non è l’accollo in sé, ma sono i singoli atti di estinzione dell’obbligazione accollata. Nel caso di specie, invece, l’accertamento era relativo all’anno dell’acquisto e non a quelli in cui si verificava la spesa (quando il contribuente pagava i menzionati debiti). Ovvero, per la Corte, l’Ufficio deve dimostrare l’effettivo sostenimento di una spesa in uno o più periodi d’imposta ed applicare, quindi, il metodo di accertamento sintetico in relazione agli anni interessati, sia direttamente che a seguito della “spalmatura” nei cinque anni precedenti ai sensi del comma 5 dell’art. 38, n. 600/73.

Fonte: www.fiscopiu.it/La Stampa - Redditometro: l’accollo di un debito non è una spesa e non esprime ricchezza

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