lunedì 1 settembre 2014

Il giudicato penale non opera automaticamente nel processo tributario

La sentenza penale irrevocabile, di assoluzione o condanna, non ha alcuna automatica autorità di cosa giudicata nel separato processo tributario, anche se i fatti accertati in sede penale “siano gli stessi per i quali l’Amministrazione ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente”. Questa la regola che vige nel nostro ordinamento a seguito dell’abrogazione dell’art. 12, comma 1, D.L. n. 429/82, fondata sulle sostanziali differenze che intercorrono tra i due tipi di processo: in quello tributario, infatti, esistono limitazioni della prova (divieto di testimonianza) e, contestualmente, possono valere anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale.

Così ha deciso la Cassazione, con la sentenza del 16 luglio scorso, n. 16213, respingendo le lamentele della società ritenuta colpevole dalla CTR della fatturazione di operazioni inesistenti, quando una precedente pronuncia penale, sulle medesime operazioni, aveva dichiarato il non luogo a provvedere per insussistenza del fatto. Non discostandosi dal proprio orientamento, gli Ermellini, hanno ribadito che il giudice tributario “non può” limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendone automaticamente gli effetti, ma, nell’esercizio dei propri poteri autonomi, “deve, in ogni caso” verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui opera (così Cass. n. 3724/2010). E, nel caso di specie, la CTR ha ritenuto, motivandolo, che “la fatturazione di operazioni inesistenti sussiste”.

Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i Commercialisti - www.fiscopiu.it/La Stampa - Il giudicato penale non opera automaticamente nel processo tributario

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