mercoledì 6 agosto 2014

Aggiornamento del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate

In data 15 luglio 2014 è stato reso pubblico l'aggiornamento del Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dal Comitato per la Corporate Governance istituito dalle principali associazioni italiane di categoria (Ania, Abi, Assogestioni, Assonime e Confindustria) e da Borsa Italiana. Il Comitato ha apportato alcune innovazioni al testo in essere che già aveva subito diverse modifiche nel 2011.

In estrema sintesi, l'intervento di aggiornamento ha per oggetto, in primis, alcune modifiche che rafforzano il principio comply or explain (in linea con i "suggerimenti" della Commissione Europea); inoltre, nel rispetto della Comunicazione Consob n. DCG/DSR/0051400 del 19 giugno 2014 sono state introdotte modifiche volte ad incoraggiare la massima trasparenza sulle buonuscite riconosciute agli amministratori esecutivi e ai direttori generali.

Il Codice è stato altresì adeguato, ovvero meglio graduato, al fine di agevolare le PMI quotate (si ricorda a tal riguardo che dal 1° marzo 2012 vi è un nuovo mercato interamente dedicato alle PMI: l' AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale).

Da sottolineare il fatto che, come in precedenza, l'applicazione delle raccomandazioni inserite nel Codice è rimessa alla libera e volontaria scelta della società quotata.

Le novità in sintesi

Una prima novità riguarda il contenuto della relazione sul governo societario e la disapplicazione delle raccomandazioni. L'impostazione del Codice è infatti flessibile e consente agli emittenti di disapplicare, in tutto o in parte, alcune delle sue raccomandazioni.

In particolare, in linea con la Raccomandazione UE n. 208/2014, gli emittenti devono indicare chiaramente nella relazione sul governo societario le specifiche raccomandazioni, contenute nei principi e nei criteri applicativi, da cui si sono discostati e, per ogni scostamento: (a) spiegano in che modo hanno disatteso la raccomandazione; (b) descrivono i motivi dello scostamento, evitando espressioni generiche o formalistiche; (c) descrivono come la decisione di discostarsi dalla raccomandazione è stata presa all'interno della società; (d) se lo scostamento è limitato nel tempo, indicano a partire da quando prevedono di attenersi alla relativa raccomandazione; (e) descrivono l'eventuale comportamento adottato in alternativa alle raccomandazioni da cui si sono discostati e spiegano il modo in cui tale comportamento raggiunge l'obiettivo sotteso alla raccomandazione oppure chiariscono in che modo il comportamento prescelto contribuisce al loro buon governo societario.

In forza del meccanismo del comply or explain previsto dall'art. 123-bis del Testo Unico della Finanza è necessario spiegare le ragioni della disapplicazione. Si tiene conto inoltre (e questa è una novità) alle caratteristiche del soggetto emittente che adotta o meno alcune raccomandazioni. E' possibile infatti che una società non sia ancora strutturata per far proprie tutte le raccomandazioni del Codice ovvero alcune di tali raccomandazioni potrebbero non essere ritenute in linea con il modello di governance adottato dall'emittente.

Di particolare rilevanza è poi il principio di trasparenza che la società dovrebbe garantire, fornendo altresì informazioni sul procedimento interno seguito dalla società per assumere la decisione di discostarsi da una o più raccomandazioni del Codice.

Un'altra importante novità riguarda il tema dell'indennità o di altri benefici di amministratori esecutivi o direttori generali in caso di cessazione dalla carica.

Più precisamente, il Codice è stato adeguato per garantire una migliore e tempestiva trasparenza nei confronti del mercato e, conseguentemente, consentire un più consapevole apprezzamento della governance delle società quotate. In particolare, è stato introdotto un nuovo principio che raccomanda a tutti gli emittenti, in occasione della cessazione dalla carica di amministratori esecutivi o dello scioglimento del rapporto con i direttori generali, di rendere note - ad esito dei processi interni che conducono all'attribuzione o al riconoscimento delle indennità o di altri benefici - informazioni dettagliate in merito, mediante un comunicato diffuso al mercato.

Il principio si uniforma a quanto contenuto nella delibera Consob del 19 giugno, laddove in occasione della disciplina inerente la relazione sulla remunerazione per le società quotate, esplicitamente si segnala che "un'adeguata e tempestiva trasparenza nei confronti del mercato sulle deliberazioni relative alle indennità e/o altri benefici per cessazione dalla carica è strumentale a un più consapevole apprezzamento della governance delle società quotate e all'esercizio dei diritti di voice degli azionisti, incluso il voto, di natura consultiva o vincolante, sulle politiche retributive. ". Ed infatti "il Comitato ritiene che la trasparenza sulle indennità per la cessazione del rapporto sia funzionale ad anticipare l'informativa rispetto alla pubblicazione della relazione sulla remunerazione e che tale informativa riguardi tutti i casi in cui il rapporto cessi, sia a seguito di scadenza naturale del mandato, sia in caso di scioglimento anticipato del rapporto".

Ai sensi del Codice, pertanto, "l'emittente, in occasione della cessazione della carica e/o scioglimento del rapporto con un amministratore esecutivo o un direttore generale, rende note, ad esito dei processi interni che conducono alla attribuzione o al riconoscimento di indennità e/o altri benefici, informazioni dettagliate in merito, mediante un comunicato diffuso al mercato". Questo criterio andrebbe già applicato a partire dal 1 agosto 2014. Nel criterio applicativo 6 C8 viene inoltre indicato in dettaglio il contenuto del comunicato al mercato.

Infine, fra i criteri applicativi inseriti nel Codice vi è anche quello in base al quale nella politica sulla remunerazione vanno tenute in considerazione "intese contrattuali che consentono alla società di chiedere la restituzione – in tutto o in parte – di componenti variabili della remunerazione versate (o di trattenere somme oggetto di differimento), determinate sulla base di dati che si siano rivelati in seguito manifestamente infondati." Questa modifica andrebbe applicata – in base alla raccomandazione del Codice – a decorrere dalla nuova politica di remunerazione approvata a partire dal 1 gennaio 2015.

Conclusioni

Fra le maggiori novità inserite nel Codice vi sono quelle in materia di buonuscite degli amministratori, tema che è stato oggetto di varie indagini negli ultimi anni.

Le cosiddette buonuscite sono previste spesso da clausole contrattuali, con le quali le aziende si impegnano a versare una determinata somma di denaro, in caso si interrompa il rapporto di collaborazione con il proprio management. Il problema è che questa forma di liquidazione è stata finora considerata in Italia un diritto incondizionato e indipendente dalle performance aziendali (quindi elargita anche in casi di operato non soddisfacente), nonostante le direttive europee. Secondo queste ultime, le regole da seguire sono in estrema sintesi tre: (i) istituire un limite massimo alla buonuscita, fissato a due annualità di stipendio; (ii) prevedere la possibilità di chiedere la restituzione della buonuscita a fronte di performance aziendali negative (le cosiddette "claw back clauses"); (iii) utilizzare maggiore trasparenza informativa sulla natura, l'entità e le clausole dei contratti.

Si noti, per concludere che, in base al Rapporto Assonime del 2013 le buonuscite medie ammontano a 3 milioni di euro circa per i 67 amministratori esecutivi cessati nel 2012. Dati rilevanti, specie in un momento di crisi quale quello attuale.

fonte: ilsole24ore.com//Aggiornamento del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate

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