Le doglianze mosse dall’Agenzia avverso la decisione di merito, in annullamento dell’avviso di classamento che attribuiva all’unità immobiliare le caratteristiche del villino, per la Cassazione, sono tutte infondate. A partire dalla lamentela in ordine all’insufficiente motivazione dell’Appello sulle argomentazioni sollevate dall’Ufficio circa la presenza di spazi scoperti e verde privato. Quando, invece, le aree esterne, già escluse in primo grado (ove però l’avviso veniva salvato), erano state oggetto della valutazione della CTR che, al riguardo, escludeva che la presenza di un area “con qualche pianta di agrumi” potesse comportare l’attribuzione della classificazione di “villino”, in mancanza “dell’autonomia e dello spazio circostante”. Altrettanto infondata la censura d’inammissibilità del gravame proposto dai contribuenti in secondo grado: l’indicazione dei motivi di appello nel processo tributario, ex art. 53, D.Lgs. 546/92, non deve “necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate”, essendo sufficiente “un’esposizione chiara ed univoca – sia pure sommaria- della domanda rivolta al giudice … e delle ragioni della doglianza”. Ne discende, per gli Ermellini, che i motivi d’appello, come nel caso di specie, possono essere ricavati anche implicitamente dall’atto d’impugnazione nel suo complesso, o dal richiamo, in esso contenuto, di specifici atti del procedimento. Con l’ordinanza del 1° luglio scorso, n. 14975, la Corte rigetta il ricorso dell’Amministrazione.
Fonte: Fiscopiù - La Stampa - Qualche pianta di agrumi all’esterno non fa dell’immobile un villino
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giovedì 3 luglio 2014
Qualche pianta di agrumi all’esterno non fa dell’immobile un villino

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