martedì 29 luglio 2014

Conti bancari, la prova della non imponibilità deve essere analitica

Nel solco di un orientamento consolidato, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in caso di accertamento fondato sull'analisi dei conti correnti bancari del contribuente, questi ha l'onere di dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, e deve farlo fornendo una prova non generica, ma analitica, indicando specificamente la riferibilità di ogni movimentazione.

Il principio è stato riaffermato, in accoglimento del ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, nella sentenza n. 16455 del 18 luglio 2014. Il caso riguardava l'avviso di accertamento per IRPEF e ILOR notificato a una società a seguito di indagini di polizia giudiziaria sui conti bancari di detta società e dei suoi soci di fatto.

Il Giudice d'appello aveva ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento sulla scorta della considerazione che i versamenti e i prelevamenti eseguiti risultavano in linea con la dichiarazione Iva presentata. L'Agenzia ha impugnato per cassazione la sentenza di secondo grado deducendo, con unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973: secondo la tesi prospettata dall'Ufficio, in caso di recupero a tassazione delle movimentazioni attive e passive che non trovino corrispondenza nelle scritture contabili obbligatorie, il contribuente non può assolvere all'onere probatorio dimostrando che l'ammontare complessivo di prelevamenti e versamenti corrisponde o è inferiore a quanto dichiarato ai fini dell'Iva o delle imposte dirette, ma deve fornire prova specifica della estraneità di ogni movimentazione all'attività d'impresa. La tesi è stata condivisa dalla Suprema Corte che, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità sul tema (Cass. nn. 2752/2009, 18081/2010, 21420/2013), ha accolto il ricorso dell'Ufficio.

Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i Commercialisti - http://fiscopiu.it/La Stampa - Conti bancari, la prova della non imponibilità deve essere analitica

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