Le valutazioni dei Giudici di merito in ordine alla liquidazione dei danni patrimoniali, in particolare di quelli morali, hanno un margine di apprezzamento discrezionale ed equitativo così elevato da poter essere sottratte al sindacato di legittimità, soprattutto se risulta pregiudicata la vita domestica dei coniugi, le loro abitudini e risulta impedita la possibilità di svolgere le ordinarie occupazioni. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza 16718/14.
Il caso
La Corte di Appello di Messina condannava un uomo per aver arrecato disturbo e molestie a mezzo del telefono a due coniugi. Non era sostenibile l’assunto dell’imputato, secondo cui le telefonate erano state effettuate per rispondere a telefonate moleste da lui ricevute dalla p.o. L’uomo ricorre per cassazione, lamentando la mancata giustificazione, da parte dei Giudici di Appello, della reformatio in peius della sentenza, tenuto anche conto dei motivi per i quali egli aveva effettuato le telefonate. Contesta, inoltre, l’eccessività del risarcimento stabilito a favore della coppia. Il ricorso è infondato: le indagini di polizia hanno permesso di accertare senza alcun dubbio che le numerose telefonate moleste provenivano tutte da due utenze cellulari entrambe intestate all’imputato, rimanendo prive di riscontro le sue affermazioni circa i motivi delle telefonate effettuate per appurare se quelle da lui ricevute fossero o meno partite dall’utenza della p.o. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il fatto che un’altra condomina avesse presentato denuncia per molestie telefoniche analoghe a quella presentata dalla p.o. ha costituito circostanza ininfluente e priva di ogni decisività ai fini dell’accertamento della penale responsabilità. La misura del risarcimento è sottratta al sindacato di legittimità. Infondata anche la censura concernente l’eccessività del risarcimento del danno: le valutazioni dei Giudici di merito in ordine alla liquidazione dei danni patrimoniali, in particolare di quelli morali, hanno un margine di apprezzamento discrezionale ed equitativo così elevato da poter essere sottratte al sindacato di legittimità, soprattutto se risulta pregiudicata, come nel caso di specie, la vita domestica dei coniugi, le loro abitudini di vita e risulta impedita la possibilità di svolgere le loro ordinarie occupazioni. Il ricorso, alla luce di quanto detto, va rigettato.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Squilli e telefonate mute: se a pagarne le conseguenze è la tranquillità della vita domestica, nessun dubbio sul risarcimento
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domenica 15 giugno 2014
Squilli e telefonate mute: se a pagarne le conseguenze è la tranquillità della vita domestica, nessun dubbio sul risarcimento

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