giovedì 15 maggio 2014

Stupefacenti: il testo del ddl di conversione. Tutte le modifiche

Senato della Repubblica, il 14 maggio 2014, ha approvato il disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale".

Il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36 è dunque convertito in legge.

Il Governo ha posto la fiducia sul decreto legge che riguarda stupefacenti e sostanze psicotrope con voto domani. La norma su droga e farmaci offlabel, in parte riscritta nel corso dell'esame parlamentare da parte delle commissioni Giustizia e Affari sociali, punta ad armonizzare la disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla luce della sentenza della Consulta che cancellando la Fini-Giovanardi ha ripristinato per il reato di traffico illecito la distinzione prevista dalla Iervolino-Vassalli tra ''droghe leggere'' (da 2 a 6 anni) e ''droghe pesanti'' (da 8 a 20 anni).

Oltre a rimodellare le tabelle, il decreto reintroduce istituti e norme (come i lavori di pubblica utilita' o l'uso personale) travolti dalla incostituzionalita' della Fini-Giovanardi.

Ecco, in sintesi, le principali novita'.

Sanzioni piu' basse per lo spaccio di lieve entita'. La cessione illecita di piccole dosi di stupefacenti sara' ora colpita con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e una multa da mille a 15mila euro. In pratica, la riduzione della pena evita la custodia cautelare in carcere; l'arresto facoltativo sara' possibile solo in caso di flagranza. Il reato non distingue tra droghe leggere e pesanti, spettera' al giudice graduare l'entita' della pena in base alla qualita' e quantita' della sostanza spacciata e alle altre circostanze del caso concreto. Il piccolo spacciatore potra' usufruire del nuovo istituto della messa alla prova.

Nuove tabelle. Sono cinque, la I e III raggruppano le droghe pesanti, la II e la IV quelle leggere. L'ultima riguarda i medicinali. Le tabelle, che ricomprendono anche le circa 500 sostanze classificate a decorrere dal 2006, sono rimodellate in modo da renderle coerenti con il regime sanzionatorio antecedente alla legge Fini-Giovanardi. Eventuali modifiche e aggiornamenti spettano al ministro della Salute, sentiti il Consiglio e l'Istituto superiore di sanita'.

Spinelli. Nella tabella delle droghe leggere confluiscono tutte le cannabis, senza distinzione tra indica, sativa, ruderalis o ibride. Ma tutte le droghe sintetiche riconducibili per struttura chimica o effetti tossicologici al tetraidrocannabinolo (Thc), il principale principio attivo della cannabis, rientrano invece nella tabella I sulle droghe pesanti. L'acquisto o la detenzione di sostanze per uso personale non ha rilevanza penale. Restano ferme le sanzioni amministrative (quali la sospensione della patente, del porto d'armi, del passaporto o del permesso di soggiorno) che avranno pero' durata variabile a seconda che si tratti di droghe pesanti (da 2 mesi a un anno) o leggere (da uno a 3 mesi). Nell'accertare l'uso personale, oltre ad altre circostanze sospette, occorrera' in particolare considerare l'eventuale superamento dei ''livelli soglia'' fissati dal ministero della Salute nonche' le modalita' di presentazione delle sostanze stupefacenti con riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato.

Lavori pubblica utilita'. Nel caso di piccolo spaccio o altri reati minori commessi da un tossicodipendente il giudice puo' applicare, anziche' detenzione e multa, la pena del lavoro di pubblica utilita'. Tale sanzione alternativa deve essere chiesta dall'imputato e ha una durata equivalente alla condanna detentiva. E' revocabile se si violano gli obblighi connessi al lavoro e non puo' sostituire la pena per piu' di due volte.

fonte: Altalex.it//Stupefacenti: il testo del ddl di conversione. Tutte le modifiche

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