Le canne fumarie non hanno natura di costruzione e, quindi, non sono soggette alla precisa distanza legale di cui all’art. 907 c.c. (tre metri dal fondo del vicino). Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza 4936/14.
Il caso
Il proprietario di un immobile a piano terra in un condominio chiedeva all’assemblea condominiale l’autorizzazione a realizzare sulla parete perimetrale dello stabile una canna fumaria. L’assemblea acconsentiva e il relativo verbale veniva sottoscritto dal condomino M.B. che, successivamente, adiva il Pretore di Matera per ottenere la reintegra in possesso, sostenendo che l’opera realizzata impediva il suo diritto di veduta dal parapetto del terrazzo di sua esclusiva pertinenza, tutelato dall’art. 907 c.c. Il Tribunale di Matera rigettava la domanda, sentenza riformata, però, in secondo grado: in quanto pertinenza esclusiva del suo appartamento, l’appellante aveva diritto di fruire del terrazzo e di esercitare la veduta ostacolata dalla canna fumaria. L’erede del condominio che aveva realizzato l’opera propone ricorso per cassazione. Tutto ruota intorno al concetto di pertinenza. La ricorrente opina la natura condominiale del terrazzo che afferisce all’alloggio della controparte, sostenendo che «la qualificazione di pertinenza non consente di far acquisire al terrazzo valenza di unità immobiliare autonoma, poiché lo stesso rappresenta la naturale struttura di copertura dell’edificio, quindi, condominiale ex art. 1117 c.c., peraltro non divisibile né scindibile ai sensi dell’art. 1119 cc.». La canna fumaria non è una costruzione. Il ricorso è fondato: la Corte di Cassazione richiama una sua precedente pronuncia secondo cui, in tema di condominio negli edifici, l’art. 1102 c.c. afferma che ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso. Non rileva, dunque, la disciplina di cui all’art. 907 c.c. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, atteso che la canna fumaria non è una costruzione, ma un semplice accessorio di un impianto (nella specie, il forno di una pizzeria). Ne consegue che ove il giudice constati il rispetto dei limiti di cui all’art. 1102 c.c., deve ritenersi legittima una canna fumaria posta in aderenza al muro perimetrale e a ridosso del terrazzo a livello di proprietà di un determinato condomino, quantunque realizzata in violazione delle norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà esclusive, distinte e contigue. Non entra, quindi, in gioco una distanza legale fissa ma la disciplina fissata dagli stessi condomini in virtù di un regolamento contrattuale, sempre nel rispetto del decoro architettonico e della salubrità: è proprio sotto quest’ultimo aspetto, poiché la canna fumaria comporta anche emissione di fumi o di vapori, occorrerà prestare attenzione alla loro nocività e porre in essere le cautele necessarie per evitare conseguenze negative. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Per installare una canna fumaria, gli unici limiti da rispettare sono quelli fissati dai condomini
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giovedì 15 maggio 2014
Per installare una canna fumaria, gli unici limiti da rispettare sono quelli fissati dai condomini
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