Inammissibile il ricorso presentato dal condannato dei reati di dichiarazione infedele e di distruzione di documenti contabili (in continuazione tra loro e rispettivamente puniti dagli artt. 4 e 10 D.Lgs. n. 74/00) commessi all’età di vent’anni. Così è stato dichiarato dalla Cassazione con la sentenza del 15 maggio, n. 20265. La difesa denunciava l’insussistenza del primo reato, sostenendo che gli elementi, che consentivano di calcolare il volume d’affari ed il reddito, fossero presenti negli archivi dell’Agenzia, raccolti in occasione della precedente verifica che accertava l’avvenuta emissione di fatture per operazioni inesistenti. Ne derivava, secondo il condannato, l’inidoneità della sua condotta ad impedire l’attività dell’Ufficio. In tal senso anche le lamentele circa la sua condizione di semplice prestanome della società, ove la contabilità era gestita da un terzo. Sul motivo di ricorso, come ricorda la Corte, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il reato di distruzione (o occultamento) di scritture e documenti obbligatori “non richiede, per la sua integrazione, che si verifichi in concreto una impossibilità assoluta di ricostruire il volume d’affari o il reddito”, bastando un’impossibilità relativa, “non esclusa quando a tale ricostruzione si possa pervenire aliunde”. In tal senso, il reato sussiste anche quando sia necessario procedere all’acquisizione presso terzi della documentazione mancante. Viceversa, in tema di amministrazione di fatto, secondo un principio espresso sempre dalla costante giurisprudenza con riguardo alla bancarotta, ma che può essere applicato anche al caso in esame, risponde del reato “l’amministratore che, ancorché estraneo alla gestione dell’azienda, esclusivamente riconducibile all’amministratore di fatto, abbia omesso, anche per colpa, di esercitare il controllo sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture”. Infine, per la Suprema Corte, pure inammissibile era la lamentela circa l’irragionevole mancata applicazione delle attenuanti (tra cui la giovane età), negate dall’Appello in virtù della recidiva plurima del condannato, tenuto presente che, in tale contesto, non è necessario che il giudice territoriale prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti “ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri”.
Fonte: http://fiscopiu.it/La Stampa - Distruzione delle scritture contabili: il reato è punito anche se la ricostruzione del reddito resta possibile
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martedì 20 maggio 2014
Distruzione delle scritture contabili: il reato è punito anche se la ricostruzione del reddito resta possibile

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