Il principio di sostituzione IMU-IRPEF per i redditi fondiari derivanti dalla componente dominicale dei terreni non affittati - secondo il quale l'Imu, nei casi in cui sia dovuta, sostituisce per la componente immobiliare l'Irpef e le relative addizionali - si applica anche in riferimento alle ipotesi in cui sia dovuta la c.d. "mini IMU". Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 41/E del 18 aprile 2014.
Principio di sostituzione IMU-IRPEF
Riepilogando il quadro normativo relativo alla fattispecie in questione, l'Agenzia ricorda che l'effetto sostitutivo di cui sopra è previsto in via generale dal D.Lgs. n. 23/2011, art. 8, comma 1, secondo cui l’Imu sostituisce, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati. L’effetto di sostituzione, precisa l'Agenzia, opera anche qualora l’Imu risulti giuridicamente dovuta, ma non sia stata versata ad esempio per effetto del riconoscimento delle detrazioni. Per quanto riguarda specificamente i terreni, due circolari del 2012 (n. 3 del 18 maggio del Dipartimento delle Finanze e n. 5 dell’11 marzo dell’Agenzia delle Entrate) chiariscono che tale effetto sostitutivo si esplica sulla componente dominicale dei terreni non affittati.
Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali
Secondo quanto disposto per l’anno d’imposta 2013 con i D.L.nn. 54, 102 e 133/2013, l’IMU non è dovuta con riferimento ai terreni agricoli - nonché quelli non coltivati, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legge n. 201 del 2011 - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Ma cosa accade al principio sostitutivo IMU-IRPEF se è comunque dovuta la mini Imu? Ricordiamo, infatti che l'art. 1, comma 5, del citato decreto n. 133, ha disposto che, in caso di differenza tra l’Imu risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione deliberate dal comune per l’anno 2013 e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali, il contribuente era tenuto a versare - entro il 24 gennaio 2014 - una quota (mini Imu), pari al 40% di detta differenza. Ebbene, l'Agenzia chiarisce che anche in questo caso, come nelle ipotesi di Imu dovuta, opera il principio sostitutivo IMU-IRPEF in esame: in tal senso, infatti, dispongono le istruzioni per la compilazione del 730/2014 come modificate dal provvedimento n. 34411 del 10 marzo scorso, che nel paragrafo "Terreni agricoli" precisano che l'IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali sul reddito dominicale del terreno anche se per il 2013 è dovuta esclusivamente la mini Imu.
In conclusione
Fermo restando che, nei casi di esenzione tanto da Imu quanto da mini IMU dei terreni non affittati anche se non coltivati (terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali e terreni ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 984/1977), il relativo reddito dominicale va assoggettato all'IRPEF e alle relative addizionali, il principio di sostituzione IMU-IRPEF descritto opera per i casi in cui per i terreni in esame posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali sia comunque dovuta la mini Imu.
Fonte: http://fiscopiu.it/La Stampa - Terreni non affittati, niente IRPEF se è dovuta la mini IMU
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mercoledì 23 aprile 2014
Terreni non affittati, niente IRPEF se è dovuta la mini IMU
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