venerdì 4 aprile 2014

Crisi economica: è causa di forza maggiore se l'omesso versamento IVA è legato ad eventi eccezionali

“Almeno che le stesse non siano determinate da eventi eccezionali e di rilevante dimensione”, questo l’inciso che merita di essere sottolineato nella sentenza di Cassazione n. 14953, depositata il 1° aprile 2014. Ove il soggetto sono le precarie condizioni economiche del contribuente e il contesto è la timidissima apertura della Corte alla difesa dal reato di omesso versamento IVA a causa della crisi di liquidità. La III Sezione Penale che, poco più di dieci giorni fa, non escludeva “in astratto” casi di cd. “evasione da sopravvivenza” solo laddove il contribuente fosse riuscito a dare prova di essersi adoperato in ogni modo per reperire le risorse necessarie a far fronte all’obbligo tributario (sent. 13019/2014), con la sentenza in merito aggiunge, in un breve passaggio, un’altra, sebbene remota, causa di forza maggiore. La Corte, salvo la fiducia che potrà nascere nei contribuenti in difficoltà per quanto esposto, con la sentenza non riconosce al legale rappresentante di una ditta individuale la lamentata non imputabilità del reato di cui all’art. 10 ter, D.Lgs. n. 74/2000 per carenza dell’elemento soggettivo, il dolo, data la situazione di carenza di liquidità economica in cui versava. Le difficili condizioni economiche, peraltro non provate in modo “univoco, specifico e certo” ma solo dedotte dal contribuente, per gli Ermellini, non costituiscono “di per sé solo un caso fortuito o di forza maggiore” non costituendo, nell’ambito dell’attività d’impresa, un evento “imprevedibile e come tale insuperabile” ma, piuttosto, un “evento possibile”, che ricade nel normale rischio d’impresa. E per questi casi di crisi, la Cassazione individua anche gli “interventi sul cosidetto ‘flusso di cassa’ dell’azienda” che l’imprenditore dovrà attuare: accantonamenti (tempestivi e frazionati) e ricorso al credito bancario e/o finanziario. La crisi di liquidità del contribuente dei fatti di causa, viene ritenuta dalla Corte “motivo personale e soggettivo” del mancato versamento IVA dovuto, e comunque, non una “valida ragione giuridica” idonea a giustificare il reato. 
Fonte: http://fiscopiu.it/La Stampa - Crisi economica: è causa di forza maggiore se l'omesso versamento IVA è legato ad eventi eccezionali

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