L'uso, anche quotidiano, della e-mail aziendale per ragioni private, così come l'installazione sul pc di programmi non inerenti all'attività lavorativa, non costituiscono violazioni sufficienti ad autorizzare il licenziamento del dipendente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 6222/2014, respingendo il ricorso di una azienda contro la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che aveva confermato la reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente licenziato.
Il giudizio di appello
Per la Corte territoriale «il fatto contestato corrispondeva alla fattispecie disciplinare prevista dal contratto collettivo applicabile, ove è stabilita solo una sanzione conservativa per l'infrazione consistente nell'utilizzazione "in modo improprio di strumenti di lavoro aziendali"». Dunque, il datore di lavoro «non avrebbe potuto irrogare una sanzione disciplinare più grave di quella pattizia».
Il ricorso
Nel ricorso l'azienda ha però sostenuto che nella lettera inviata al dipendente non erano stati contestati solo «l'uso improprio dello strumento di lavoro aziendale, ma anche la violazione del dovere di obbedienza di cui all'art. 2104 cod. civ.». Infatti, vi erano state «chiare informative» e «molteplici preavvisi» da parte della società che invitavano i dipendenti ad un corretto utilizzo della posta. In più, nel pc era stata riscontrata la presenza di materiale di carattere pornografico, e l'utilizzo di programmi coperti da copyright, «con esposizione del datore dl lavoro a conseguente responsabilità». In definitiva, il dipendente «avrebbe dimostrato di intendere il posto di lavoro e il tempo di lavoro come destinato ad attività di svago piuttosto che di adempimento dell'obbligo di prestazione lavorativa».
La motivazione della Cassazione
Per la Suprema corte però nessuna doglianza coglie nel segno. In primis, come chiarito in appello, «il datore di lavoro non può irrogare un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo applicabile in relazione ad una determinata infrazione».
Poi, il riferimento del datore di lavoro alle disposizioni in ordine all'uso dei computer aziendali «non prospetta certo una violazione di distinti obblighi contrattuali, rilevando solo ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento». Giudizio che spetta al giudice di merito.
In ultimo, la «rilevata presenza di materiale pornografico non corrisponde ad una specifica contestazione di addebito formulata con la suddetta lettera». Lettera che, peraltro, quanto alla presenza di programmi coperti da copyright, non chiariva neppure quali violazioni sarebbero state commesse per far sorgere «eventuali profili di responsabilità dell'azienda».
fonte: ilsole24ore.com/Sproporzionato il licenziamento per l'uso privato della e-mail aziendale
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
martedì 18 marzo 2014
Sproporzionato il licenziamento per l'uso privato della e-mail aziendale
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Ferrara: Violentò minore in auto. Condanna a dieci anni per il pedofilo seriale
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Risponde di lesioni colpose di cui all'articolo 590 cod. pen. l'automobilista che apre la portiera della macchina per scendere e co...
-
Ha salutato la presidente del collegio giudicante con un «vostro onore», come nei film americani. Ha proseguito, come nei film americani, i...
Nessun commento:
Posta un commento