Ribaltata completamente la prospettiva adottata dal Giudice di pace, il quale aveva optato per la non procedibilità penale, sostenendo che l’utilizzatrice del cellulare, figlia della proprietaria dell’utenza telefonica, non potesse agire contro l’uomo. Ciò che conta, invece, è che ella, proprio come utilizzatrice del cellulare, sia stata destinataria del messaggio, e quindi sia parte offesa (Cassazione, sentenza 51395/13).
Il caso
Cellulare a portata di mano, lieve ‘beep’ a segnalare l’arrivo di un messaggio, e all’apertura una ‘sorpresa’ davvero poco gradevole... una proposta hot assai volgare! Proprietaria ufficiale della scheda telefonica è la madre, utilizzatrice effettiva la figlia, ma questo distinguo non può assolutamente portare all’azzeramento del diritto della ragazza di considerarsi parte offesa e di dare il ‘la’ all’azione penale contro l’uomo che le ha mandato quello scritto irriguardoso. A fare scalpore, a dir la verità, è la decisione del Giudice di pace, il quale opta per il «non doversi procedere nei confronti» dell’uomo – autore di un messaggio non certo da lord inglese, praticamente una proposta sessuale esplicita e volgare –, evidenziando che non era «legittimata alla proposizione dell’istanza punitiva la destinataria del messaggio, la quale non risultava titolare o contitolare dell’utenza telefonica, intestata alla madre». A spazzar via questa tesi arrivano i giudici del ‘Palazzaccio’ accogliendo il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica. Riferimento fondamentale – che i giudici richiamano alla memoria del Giudice di pace che dovrà riesaminare la vicenda, centrata sulla ipotesi del «delitto di ingiuria» – è «il diritto di querela» attribuito dal Codice Penale alla «persona offesa dal reato», ossia la ragazza, «utilizzatrice» del telefono cellulare e destinataria dello sgradevole messaggio. Assolutamente irrilevante, invece, chiariscono ancora i giudici, la «titolarità formale della utenza» telefonica, che, come detto, risulta intestata ufficialmente alla madre della ragazza.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Sms volgare, destinataria è l’utilizzatrice del cellulare, non la proprietaria. Legittima l’azione penale
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domenica 16 marzo 2014
Sms volgare, destinataria è l’utilizzatrice del cellulare, non la proprietaria. Legittima l’azione penale

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