La vicenda riguarda una società per azioni che si vedeva contestare, attraverso controllo automatizzato, il ritardato versamento oltre i termini di legge dell'acconto IVA. Per questo motivo l'Amministrazione Finanziaria emetteva cartella esattoriale. La società presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva il ricorso annullando l'atto di contestazione ritenendo inapplicabile ed ingiustificata la sanzione amministrativa. L'Agenzia delle Entrate ricorreva in appello presso la Commissione Tributaria Regionale, la quale riformava la sentenza di primo grado e, accogliendo l'appello, dichiarava legittima la cartella di pagamento. La società proponeva infine ricorso in Cassazione. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4145 depositata il 21 febbraio 2014, accoglie il ricorso della società poiché non ritiene sanzionabile il versamento tardivo dell'acconto IVA nel caso in cui, come da copia di liquidazioni IVA e dichiarazione, risulti che nessun acconto era dovuto. Nella fattispecie infatti la ricorrente afferma che, sulla base della liquidazione annuale IVA relativa all'anno 1999, nessun importo era dovuto poiché la società risultava essere a credito rispetto all'acconto versato nel 1999 e pertanto non era sanzionabile il versamento tardivo dell'acconto del mese di dicembre. Gli ermellini citano una precedente sentenza della Corte stessa (n. 10388/2011) che stabiliva che in tema di IVA il versamento frazionato del tributo assolve una funzione provvisoria, costituendo un mero acconto sulla somma dovuta a titolo di imposta che, una volta accertata giudiziariamente nel suo ammontare, deve essere restituito in tutto o in parte al contribuente o, al contrario, integrato dallo stesso fino a concorrenza di quanto dovuto.
Fonte: http://fiscopiu.it/La Stampa - Se la dichiarazione è a credito, l'acconto oltre i termini non è sanzionabile
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martedì 4 marzo 2014
Se la dichiarazione è a credito, l'acconto oltre i termini non è sanzionabile
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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