In caso di divorzio, l’assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale e, tuttavia, indice di tale tenore di vita può essere l’attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi. È quanto stabilito dalla Cassazione nelle ordinanze 304/14 e 305/14. Le Corti di Appello di Venezia e di Ancona confermano le sentenze di primo grado relative a due casi di divorzio tra coniugi e al conseguente assegno di mantenimento. A seguito dei ricorsi presentati dai mariti, la Cassazione non riscontra, nelle decisioni intervenute, alcuna violazione di legge. Decisivo è il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale. Per giurisprudenza ampiamente consolidata, l’assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale e, tuttavia, indice di tale tenore di vita può essere l’attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi. Tuttavia, la circostanza in questione può incidere sul quantum ma non sull’an dell’assegno, così come altri parametri quali la durata del matrimonio, la cura della famiglia e dei figli e il contributo dato dai coniugi al miglioramento della condizione economica e finanziaria del nucleo. Non a caso, nell’ordinanza n. 304, la Cassazione conferma la decisione del giudice a quo che aveva posto a carico del marito un contributo mensile molto ridotto, proprio tenendo conto della notevole inferiorità economica di lui rispetto alla moglie, del fatto che quest’ultima fosse usufruttuaria di un piccolo appartamento attiguo alla casa coniugale e che fosse sempre stata in grado di contribuire alla cura dei figli e al miglioramento della situazione famigliare, oltreché dell’attività professionale del marito. Decisiva è anche la capacità lavorativa dei coniugi. Da considerare anche la capacità lavorativa dei coniugi, in relazione ad alcuni specifici parametri quali l’età, il titolo di studio, l’esperienza pregressa e la situazione economica generale. È quanto emerge dall’ordinanza n. 305: il Tribunale di Venezia pone a carico del marito un assegno mensile ancora una volta di entità estremamente ridotta tenendo conto sempre della disparità di trattamento economico tra marito e moglie, a discapito di quest’ultima. Ma si considera anche l’attività della donna che, seppur precaria (insegnante a tempo determinato), le permette, comunque, una certa autonomia. Sulla base di queste conclusioni, i ricorsi si intendono respinti.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Se il matrimonio va a rotoli il fallimento del progetto di vita comune va adeguatamente valutato
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
mercoledì 26 marzo 2014
Se il matrimonio va a rotoli il fallimento del progetto di vita comune va adeguatamente valutato
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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