Il condomino dell’ultimo piano rivendica la proprietà esclusiva del sottotetto praticabile e destinato alla collocazione del ripartitore centrale dell’impianto idrico, ma senza i titoli necessari non può farlo. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 28141/13.
Il caso
In riforma della decisione di primo grado, la Corte di appello dichiarava che la porzione di sottotetto sovrastante l’appartamento di proprietà dei condomini dell’ultimo piano, marito e moglie, era di loro proprietà. Avverso tale decisione, il condominio propone ricorso in Cassazione, rilevando che il locale era destinato all’uso comune, in quanto indicato nel regolamento condominiale come locale del serbatoio dell’acqua. il sottotetto ha la funzione di isolamento e protezione dei singoli appartamenti? Gli Ermellini, accogliendo il ricorso, sottolineano che la natura condominiale del sottotetto derivava dalla sua destinazione al servizio comune e dall’uso al quale era stato adibito sin dalla costruzione dell’edificio, «dovendosi escludere che lo stesso avesse la funzione esclusiva di isolamento e protezione delle singole unità immobiliari». Se manca il titolo che attribuisce la proprietà esclusiva, il sottotetto è un bene comune. Inoltre – conclude la S.C. – in mancanza di un titolo che attribuisca la proprietà esclusiva, il sottotetto rientra nel novero dei beni di cui all’art. 1117 c.c. quando è destinato all’uso comune, «mentre costituisce pertinenza dell’appartamento dell’ultimo piano nel caso in cui assolva la funzione di isolare e proteggerlo dal caldo, dal freddo e dal’umidità».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Manca il titolo che attribuisce la proprietà esclusiva: il sottotetto è del condominio
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giovedì 13 marzo 2014
Manca il titolo che attribuisce la proprietà esclusiva: il sottotetto è del condominio
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