martedì 18 marzo 2014

L'avviso orale non basta a revocare la patente

L'avviso orale, non accompagnato dalle ulteriori prescrizioni previste dalla legge solo come eventuali a discrezione dell'autorità di pubblica sicurezza, non può essere considerato di per sé una "misura di prevenzione" e non dà luogo all'applicazione del provvedimento di revoca della patente di guida previsto dal Codice della strada.

Il caso
Tizio era stato destinatario di un provvedimento di revoca della patente di guida, ex art. 120 del Codice della strada, emesso sul presupposto che l’interessato aveva già ricevuto un “avviso orale” ai sensi della legge n. 1423/1956 (ora art. 3 del d.lgs. n. 159/2011).
Avverso tale provvedimento, Tizio ricorreva dapprima dinanzi al Tar, che respingeva il ricorso con sentenza immediata, e poi in appello.
La decisione e i risvolti pratici
Il Collegio ritiene che, per la risoluzione della controversia, la questione preliminare ed assorbente da esaminare sia se l’avviso orale di cui alla legge n. 1423/1956 (ora art. 3 del d.lgs. n. 159/2011) possa considerarsi annoverabile tra le misure di prevenzione personale le quali costituiscono presupposto per l’applicazione dell’art. 120 del Codice della strada.
Dopo aver specificato che l’appellante era stato raggiunto da un avviso orale semplice, ossia non accompagnato dalle ulteriori prescrizioni di cui all’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, il Collegio esclude che il mero avviso orale si configuri come una “misura di prevenzione” essendo invece un antecedente necessario per l’applicazione delle misure di prevenzione propriamente dette.
Considerato che il dettato della legge in materia è molto esplicito nel chiarire che le misure di prevenzione si applicano qualora, dopo l’avviso orale, il soggetto abbia perseverato nelle sue condotte riprovevoli, appare inequivoco, secondo quanto chiarito dai Giudici di Palazzo Spada, che l’avviso orale non è, di per sé, una misura di prevenzione.
Invero, evidenzia ancora il Collegio, le misure di sicurezza impongono al soggetto vincoli di fare e di non fare che ne limitano in qualche modo la libertà personale e in particolare lo privano della facoltà di tenere comportamenti che altrimenti sarebbero leciti; al contrario il mero avviso orale non comporta alcun vincolo consistendo soltanto nell’intimazione di tenere «una condotta conforme alla legge» e, pertanto, nulla di più o di meno di ciò che è richiesto alla generalità dei cittadini.
In conclusione dunque, a parere dei Giudici di Palazzo Spada, l’avviso orale non accompagnato dalle ulteriori prescrizioni, previste dalla legge solo come eventuali a discrezione dell’autorità di pubblica sicurezza, non può essere considerato di per sé una “misura di prevenzione” e non dà luogo all’applicazione dell’art. 120 del Codice della strada.
Precedenti giurisprudenziali
Sulla natura dell’avviso orale si veda Tar Campania, Napoli, Sez. V, 11 ottobre 2007, n. 958. 
Si veda altresì Tar Sicilia, Palermo, 30 settembre 2002, n. 2702 in cui, il Collegio annulla il provvedimento con il quale il Prefetto aveva revocato al ricorrente il conferimento della qualifica di agente di P.S. per essere stato sottoposto ad avviso orale. Osserva il Collegio infatti che l’avviso orale non produce altro effetto se non quello di consentire, entro tre anni, l’applicazione di una misura di prevenzione, in riferimento ad analoga precedente decisione dello stesso Tar Sicilia, Palermo, 21 marzo 1997, n. 396.
Sulla circostanza che l’avviso orale non possiede un carattere immediatamente incidente sulla sfera dell’esercizio dei diritti da parte dell'avvisato si veda anche Tar Veneto, Sez. I, 27 agosto 1990, n. 879.

Fonte:L'avviso orale non basta a revocare la patente - Il Quotidiano Giuridico

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