lunedì 10 febbraio 2014

Senza dipendenti il professionista non è soggetto a IRAP

La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2520 del 5 febbraio 2014 ha proposto un nuovo orientamento sull’annoso tema dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP. In particolare, nel caso in cui un professionista, per lo svolgimento della propria attività, non si avvalga di dipendenti, ma unicamente di praticanti; non potrà dirsi autonomamente organizzato e come tale non sarà assoggettabile all’imposta regionale sulle attività produttive. Nel caso di specie, un commercialista aveva proposto istanza di rimborso IRAP relativamente agli anni 2003 e 2004 al quale era seguito il silenzio rifiuto da parte dell’Agenzia delle Entrate. A seguito del ricorso del professionista, i Giudici di primo e secondo grado avevano confermato la posizione dell’Ufficio, in particolare la Commissione Tributaria della Regione Veneto, con la sentenza 3/30/12 del 10 gennaio 2012, depositata il 25 gennaio 2012, confermava “la presenza di una forte componente organizzativa”, requisito sufficiente a dimostrare la presenza di un’autonoma organizzazione. Il commercialista ha quindi proposto ricorso in Cassazione che ha riconosciuto come la sentenza della Ctr non tenesse in debito conto le deduzioni del contribuente con le quali aveva dimostrato come all’interno dello studio non si avvalesse di dipendenti, ma unicamente dell’apporto di praticanti. In verità, la Suprema Corte era già intervenuta in un caso analogo evidenziando che “la presenza di praticanti in uno studio professionale non è sufficiente di per sé a determinare quella stabile organizzazione che determina la sottoposizione IRAP” (Cassazione, sentenza n. 17920 del 23 luglio 2013). La Cassazione ha quindi accolto il ricorso del professionista cassando la sentenza impugnata e rinviando la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria del Veneto.

Fonte: http://fiscopiu.it/La Stampa - Senza dipendenti il professionista non è soggetto a IRAP

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