Omette di versare l’assegno di mantenimento alla moglie, ma la cosa grave è che allo stesso tempo ha fatto mancare i mezzi di sussistenza ai propri figli minori: confermata la pena di 6 mesi di reclusione e 400 euro di multa. È quanto emerge dalla sentenza 44629/13 della Cassazione
Il caso
Un uomo non versa l’assegno di mantenimento alla moglie, pari a 400 euro mensili, facendo venir meno i mezzi di sussistenza ai propri 2 figli minori. Per tale condotta, viene condannato, in primo e secondo grado, alla pena di 6 mesi di reclusione e 400 euro di multa. Concorso apparente di reati? Inutile si rivela, inoltre, il ricorso presentato in Cassazione. Infatti, i Supremi Giudici spiegano che l’omesso adempimento all’obbligo di pagare l’assegno di mantenimento e di avere in tal modo fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, «determinano un concorso apparente di reati, in quanto, in situazioni siffatte, il delitto di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori implica l’omissione del versamento dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile». Sono venuti a mancare i mezzi di sussistenza nei confronti dei figli minori. In sostanza, «mentre può essere realizzata la violazione dell’art. 12 sexies della legge n. 898/1970 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) o dell’art. 3 l. n. 54/2006 (disposizioni penali in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli) senza che siano fatti mancare i mezzi di sussistenza alle parti offese indicate nell’art. 570, comma 2 n. 2, c.p., il genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l’assegno di mantenimento, commette unico reato, quello previsto dall’art. 570, comma 2 n. 2, c.p.» (per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza nei confronti del beneficiario dell’assegno di mantenimento), in quanto la violazione meno grave – cioè l’omissione di versamento dell’assegno di mantenimento – perde la sua autonomia per il principio di assorbimento.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Scatta la reclusione se il mancato versamento dell’assegno di mantenimento alla moglie si ripercuote sui figli
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lunedì 10 febbraio 2014
Scatta la reclusione se il mancato versamento dell’assegno di mantenimento alla moglie si ripercuote sui figli
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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