Il rilascio della delega di funzioni in materia ambientale non mette in discussione la responsabilità penale del soggetto investito della stessa. È quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza 46237/13.
Il caso
Il Tribunale di Lucca sancisce la responsabilità dell’imputato per i reati di cui agli artt. 81 (Concorso formale. Reato continuato) e 674 (Getto pericoloso di cose) c.p. e lo condanna al pagamento di una cospicua somma a titolo di ammenda, sancendo che la qualifica di delegato al rispetto della normativa sull’ambiente non esonerava l’imputato dalla responsabilità per le violazioni contestate. Il delegato propone allora ricorso per cassazione, sulla base della sua qualifica di dipendente semplice della società e non di legale rappresentante e denuncia, inoltre, la violazione del principio del ne bis in idem, determinata dalla condanna alla contravvenzione, pur in assenza di un concorso formale di reati. La Corte accoglie il ricorso solo in parte, limitatamente alla rilevanza della delega. Se c’è delega di funzioni la responsabilità penale non è in discussione. Sussiste la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 256, D.Lgs. n. 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), data la rilevanza penale della delega di funzioni. Gli ermellini stabiliscono che il «reato di getto pericoloso di cose può concorrere con i reati di gestione non autorizzata di rifiuti e di scarico di reflui industriali senza autorizzazione, purché si accerti la potenziale offensività del rifiuto (…) e che il getto avvenga in un luogo di pubblico transito». Sulla base di tale conclusione, la Corte respinge il ricorso nella seconda parte, in quanto non risulta, nel caso in esame, alcun riferimento al reato di getto pericoloso di cose. Si annulla, quindi, la sentenza limitatamente alla contravvenzione comminata ex art. 674 c.p.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Scarica rifiuti in luoghi non autorizzati: la delega non esclude la responsabilità penale
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