Il presunto padre rifiuta il test del DNA, ma questo può assumere valore di prova per accertare la paternità. Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza 24361/13.
Il caso
Dopo l’accoglimento della domanda di accertamento della paternità naturale da parte dei giudici di primo e secondo grado, l’uomo - dichiarato padre, a suo avviso, solo per un semplice indizio, consistente nell’essersi rifiutato di sottoporsi all’esame ematologico - propone ricorso per cassazione. Ricorso che, tuttavia, si rivela inutile. Infatti, la S.C., rigettando in toto il ricorso, richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui, ai fini dell’accertamento della paternità naturale, può essere utilizzato ogni mezzo di prova (art. 269, comma 2, c.c.). Insomma, la Cassazione ha precisato che il giudice di merito può basare il proprio giudizio, «in ordine alla fondatezza della richiesta avente ad oggetto l’effettiva esistenza di un rapporto di filiazione, anche su risultanze di valore probatorio soltanto indiziario». Infatti, nel caso in esame, la Corte di appello ha correttamente ritenuto ingiustificato il rifiuto del ricorrente di sottoporsi all’esame del DNA e che tale elemento indiziario fosse ulteriormente confortato dall’ammissione dell’uomo di aver intrattenuto una «frequentazione amorosa» con la madre del ragazzo. Dato ininfluente, invece, quanto sostenuto dall’uomo sul fatto che nel periodo del concepimento fossero altri a frequentare la donna. Anche perché – concludono gli Ermellini – il rapporto di filiazione tra il ricorrente e il ragazzo «non potrebbe comunque essere escluso da un’eventuale conferma della circostanza che la madre di quest’ultimo fosse solita frequentare assiduamente altre persone di sesso maschile».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/La Stampa - Rapporto libero e rifiuto del test del DNA fanno l’uomo padre
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martedì 4 febbraio 2014
Rapporto libero e rifiuto del test del DNA fanno l’uomo padre
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