La relazione extra coniugale e l’allontanamento dalla casa familiare non costituiscono di per sé motivi di addebito. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza 5 febbraio 2014, n. 2539 che ha messo sul piatto della bilancia da una parte l’adulterio e l’abbandono da parte del marito e dall’altra il rifiuto di avere rapporti sessuali da parte della moglie.
Il Tribunale di Pescara aveva respinto la domanda di addebito della donna che non aveva avuto soddisfazione neppure in appello, nonostante il marito non avesse negato la relazione extra coniugale e di essersi allontanato da casa per andare a vivere con la nuova compagna.
Ma l’infedeltà del marito non era stata la causa dell’unione matrimoniale. Risultava provato, mediante testimonianza della sorella del marito, che dalla nascita del figlio avvenuta nell’anno 2000, la coppia non aveva più rapporti intimi e ciò avrebbe condotto all’intollerabilità della convivenza.
Nella valutazione delle condotte reciproche, anche la Corte d’Appello aveva escluso il nesso di causalità tra la violazione del dovere di fedeltà e l’intollerabilità della convivenza.
La Corte di Cassazione chiarisce che l'obbligo di fedeltà coniugale costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, la cui violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la separazione personale, con addebito al coniuge infedele.
Se però risulti, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in una situazione caratterizzato da una convivenza meramente formale, la violazione diventa irrilevante ai fini dell’addebito (Cass. Civ. n. 13592 del 12 giugno 2006).
Anche l'abbandono della casa familiare di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione, in quanto impedisce la convivenza, a meno che l’allontanamento non sia stato causato dal comportamento dell’altro coniuge o se la convivenza fosse già divenuta intollerabile. (Cass. civ. n. 10719 dell’8 maggio 2013 e n. 12373 del 10 giugno 2005).
In un altro caso esaminato dalla Cassazione, si era affermato che l’intimità sessuale è uno dei fini essenziali del matrimonio. Quando il rifiuto del sesso diventa perdurante nel tempo, si tramuta in rifiuto della persona in toto e reca una grave offesa personale al partner.
Se pertanto l’astensione dai rapporti sessuali, non è frutto di un accordo più o meno tacito o più o meno subito, ma è espressione di repulsione e totale disinteresse nei confronti del coniuge e sintomo di mancanza di comunione di affetti, allora è addirittura fonte di addebito per il coniuge che opponga il rifiuto (Cass. Civ. sentenza 6 novembre 2012, n. 19112).
fonte: Altalex.com/Matrimonio bianco? Nessun addebito al marito che fugge con l'amante
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lunedì 24 febbraio 2014
Matrimonio bianco? Nessun addebito al marito che fugge con l'amante
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