La condotta consistente nell'inviare ad un soggetto minore numerosi messaggi telefonici quotidiani, anche a sfondo sessuale, nel tenerlo per mano e abbracciarlo in contesti pubblici o conviviali non costituisce "atto sessuale" e, di conseguenza, non integra gli estremi del reato di violenza sessuale di cui all'articolo 609 bis c.p., bensì la fattispecie contravvenzionale di molestia sessuale di cui all'articolo 660 c.p.. Lo ha affermato la Corte d'Appello di Trento con la sentenza 219/2013.
fonte: ilsole24ore.com/La distinzione tra violenza e molestia sta nell'esatta definizione di atti sessuali
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mercoledì 12 febbraio 2014
La distinzione tra violenza e molestia sta nell'esatta definizione di atti sessuali

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