La condotta consistente nell'inviare ad un soggetto minore numerosi messaggi telefonici quotidiani, anche a sfondo sessuale, nel tenerlo per mano e abbracciarlo in contesti pubblici o conviviali non costituisce "atto sessuale" e, di conseguenza, non integra gli estremi del reato di violenza sessuale di cui all'articolo 609 bis c.p., bensì la fattispecie contravvenzionale di molestia sessuale di cui all'articolo 660 c.p.. Lo ha affermato la Corte d'Appello di Trento con la sentenza 219/2013.
fonte: ilsole24ore.com/La distinzione tra violenza e molestia sta nell'esatta definizione di atti sessuali
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
mercoledì 12 febbraio 2014
La distinzione tra violenza e molestia sta nell'esatta definizione di atti sessuali

Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
-
Si considera affetta da nullità la notifica dell'ordinanza quando sia effettuata presso il difensore non domiciliatario. Questo in estre...
-
Rifiutare l’alcoltest è reato. La Cassazione chiarisce che, in caso di rifiuto, non è necessario l’avviso della facoltà di farsi assistere d...
Nessun commento:
Posta un commento