Va annullata per difetto di notifica la sentenza d’appello pronunciata in contumacia sulla base del decreto di irreperibilità emesso in primo grado, senza dunque aver proceduto a nuove ricerche dell’imputato né all’emissione di un nuovo decreto. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 34/2013, accogliendo il ricorso di un uomo assolto dal tribunale ma condannato in secondo grado per falsa testimonianza in un procedimento per stupro
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