martedì 21 gennaio 2014

Mezzi di soccorso, autista responsabile dell’incidente causato da un rischio inutile

Il conducente deve regolare la guida per non costituire pericolo per la sicurezza delle persone ma deve tener conto anche dei comportamenti irregolari degli altri, sempre che questi ultimi non risultino assolutamente imprevedibili.

A tali principi si ispira la sentenza della Corte di cassazione, sezione IV Penale, del 13 gennaio 2014 n. 976 quando, nell'esaminare il caso, evoca la ragionevole prevedibilità e la rapporta, con implicita evidenza, alle particolarità del caso concreto. In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (sentenza 23 febbraio 2006, n. 4009). Di recente, il principio è stato ribadito anche in riferimento alla valutazione della prova liberatoria da parte del conducente.

Il fatto

Un conducente di un’autoambulanza provenendo da un luogo privato (area di parcheggio della Misericordia) invece di arrestarsi, assicurarsi di poter porre in essere la manovra senza creare pericolo per gli altri utenti e dare la precedenza si  immetteva nel flusso della circolazione entrando, così, in collisione con un autocarro che stava circolando sulla strada e come conseguenza di detta manovra procurava il decesso del conducente dell’autocarro. Veniva imputata al conducente dell’autoambulanza sia l’aver agito per colpa generica, dovuta a negligenza, imprudenza ed imperizia (l'autocarro che stava sopraggiungendo era chiaramente visibile in ragione della strada rettilinea) sia per colpa specifica consistita nella violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale e precisamente degli articoli 145 comma sesto e 154 del codice della strada. Nel giudizio di primo grado come in quello successivo di appello veniva condannato per violazione dell’articolo 589, commi primo e secondo.

Il ricorso

Veniva proposto in quanto il conducente dell’autoambulanza riteneva violato l'articolo 606 codice di procedura penale, lett. b, (inosservanza e erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale) in relazione all'articolo 177, comma secondo, del codice della strada (i conducenti dei veicoli di cui al comma primo, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza).



La conclusione

In tema di circolazione stradale, il conducente del veicolo impegnato in servizio urgente di istituto se può derogare, qualora usi congiuntamente i segnalatori di allarme acustici e luminosi, alle regole sulla circolazione, non è tuttavia esonerato dall'adozione delle precauzioni necessarie in rapporto alle condizioni del traffico e della strada, così da non determinare ingiustificati pericoli per i terzi. Gli ermellini hanno ribadito che, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente. Ricorda la Corte che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia, valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente, è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione.  

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