Sono queste le motivazioni che hanno spinto la prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 927/2014 a respingere il ricorso di una donna nei confronti dell’ex marito.
La ricorrente si era originariamente rivolta al tribunale per chiedere la separazione dal proprio marito, con addebito allo stesso, deducendo che il coniuge l’aveva minacciata di morte e aveva tentato di strangolarla con una cintura, senza riuscirvi solo per il tempestivo intervento dei vicini di casa.
Il Tribunale ha accolto la domanda di addebito e poso a carico dell’ex marito il pagamento di un assegno mensile di 800 euro.
La Corte d’appello ha confermato la pronuncia di addebito della separazione ma ha ridotto l’importo del mantenimento portandolo a 500 euro. In particolare i giudici di secondo grado hanno giustificato la scelta con la motivazione che l’uomo, a causa dell’età e delle condizioni di salute, sarebbe andato incontro a crescenti spese di carattere medico e assistenziale che avrebbero ridotto la sua capacità economica.
Contro questa decisione la donna ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che i giudici, al fine di ridurre l’assegno, avrebbero fatto riferimento non alla condizione reddituale dell’onerato ma a eventi futuri e incerti quali una possibile malattia.
La Cassazione nel respingere il ricorso ha affermato che la Corte d'appello, ai fini della valutazione delle condizioni economiche dell’ex marito, ha attribuito rilievo alla sue condizioni attuali di salute documentalmente accertate, che già richiedevano un particolare attenzione sia sotto il profilo dell’assistenza sia delle terapie. Uno stato di cose, ha concluso il collegio, destinato ad accrescersi nel tempo con il “progressivo degrado dello stato fisico” dell’uomo e gli inevitabili aumenti di spese sanitarie e che giustifica pienamente la riduzione dell’assegno di mantenimento.
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