Il Fondo Garanzia Vittime della Strada, condannata a pagare oltre 14mila euro in risarcimento dei danni per un sinistro stradale, conveniva in giudizio l’automobilista privo di assicurazione a cui era stata attribuita la responsabilità dell’incidente, chiedendo il rimborso della somma pagata. Il Giudice di Pace aveva riconosciuto il diritto al rimborso, ma, al contrario, il Tribunale negava tale diritto perché, come sottolineato dal convenuto, prescritto, in quanto al caso di specie si doveva applicare il termine biennale di prescrizione previsto dall’art. 2947 c.c. (prescrizione del diritto al risarcimento del danno). Il F.G.V.S., dunque, si rivolge ai giudici di Cassazione. La Suprema Corte (sentenza 15303/13) premette che il Fondo Garanzia Vittime della Strada è tenuto al risarcimento dei danni provocati da soggetto non assicurato, al posto del responsabile e della compagnia assicuratrice che a ciò avrebbe dovuto prevedere se il responsabile si fosse assicurato. In pratica, l’impresa di volta in volta designata dal Fondo di garanzia assume la veste di una sorta di garante ex lege del danneggiante «che si sia reso inadempiente all’obbligo di assicurarsi». Entrando nel merito della questione, la Cassazione precisa che il F.G.V.S. che agisce nei confronti del non assicurato, ai sensi dell’art. 29 legge n. 990/1969, «non è soggetta al termine di prescrizione biennale, applicabile all’azione risarcitoria spettante al danneggiato dalla circolazione stradale, poiché il suo diritto non è condizionato e non deriva dal diritto del danneggiato al risarcimento dei danni, ma trova il suo fondamento nella suddetta azione specifica, che gli è concessa dalla legge a tale scopo e che è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale» (Cass., nn. 10176/1997, 10827/2007).
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - La richiesta di rimborso del Fondo Garanzia Vittime della Strada si prescrive in 10 anni
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
mercoledì 4 dicembre 2013
La richiesta di rimborso del Fondo Garanzia Vittime della Strada si prescrive in 10 anni
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Ferrara: Violentò minore in auto. Condanna a dieci anni per il pedofilo seriale
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Risponde di lesioni colpose di cui all'articolo 590 cod. pen. l'automobilista che apre la portiera della macchina per scendere e co...
-
Ha salutato la presidente del collegio giudicante con un «vostro onore», come nei film americani. Ha proseguito, come nei film americani, i...
Nessun commento:
Posta un commento