Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 4 novembre 2013 n. 44483
Omicidio colposo per l’automobilista che investe un motociclista, invadendo la corsia opposta, anche se la vittima non teneva la destra. Secondo la Corte di cassazione, sentenza del 4 novembre 2013 n. 44483, non sussiste il concorso di colpa del centauro essendo risultata l’impossibilità di mantenere la destra a causa del manto stradale sconnesso.
In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione – al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso – si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico. Ed è proprio quanto accaduto con riferimento alla sentenza che qui commentiamo.
Giudici di merito inappuntabili
Il giudizio afferisce il ricorso avverso l’esclusione del concorso di colpa della vittima nella causazione di un sinistro stradale. I ricorrenti censurano la ricostruzione del nesso di causalità tra la condotta di guida dell’imputato e l’evento lesivo verificatosi ovvero in relazione al complessivo disegno riguardante l’effettiva dinamica del sinistro ma, a giudizio della Corte, si sono limitati a prospettare unicamente una diversa lettura delle risultanze istruttorie, in difformità dalla complessiva ricostruzione dei giudici di merito, deducendo i soli elementi astrattamente idonei a supportare la propria alternativa rappresentazione del fatto, senza farsi carico della complessiva riconfigurazione del teatro del sinistro sulla base di tutti gli elementi istruttori raccolti. Elementi che, di contra, i giudici del merito hanno ricostruito con adeguata coerenza logica e linearità argomentativa.
Il “teatro” dell’incidente
Risulta, quindi, evidente che il ricorrente stesse consumando una condotta di guida particolarmente disattenta, negligente e improvvida, oltre che in evidente violazione dei precetti di cui agli articoli 140 e 141 del Codice della strada. Sulla base dei rilievi tecnico-descrittivi eseguiti dalla polizia giudiziaria era stato accertato che l’imputato viaggiasse a una velocità non consona allo stato dei luoghi, mentre il motociclo condotto dalla vittima circolava a una velocità molto ridotta (circa 20 km/h), rimanendo prudentemente all’interno della propria corsia, essendo risultata l’impossibilità di mantenere in modo rigoroso la destra della carreggiata percorsa, avuto riguardo alle già rilevate gravi e pericolose sconnessioni del manto stradale relativo alla carreggiata stessa, in nessun modo percorribile in tale tratto, senza evidenti pericoli, da un veicolo a due ruote.
Trattasi, all'evidenza, di condotta quanto meno poco accorta da parte dell’imputato che, se non posta in essere, con molta probabilità, avrebbe, quanto meno, potuto attenuare le nefaste conseguenze. In tale senso, quindi, risultano anche sostanzialmente recuperabili le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del primo giudizio, dalla cui complessa lettura, si delinea un quadro fattuale sostanzialmente coincidente con le conclusioni della Corte. La motivazione dettata dal giudice d’appello, circa l’esclusiva responsabilità dell’imputato nella causazione del sinistro, è da ritenere pienamente esauriente e immune da ogni vizio d’indole logica e giuridica, sì da sottrarsi integralmente a tutte le censure contro la stessa sollevate in sede di ricorso dai ricorrenti.
La valutazione del concorso di colpa
In conclusione, nell'accertamento dell'eziologia dell'evento dannoso, il giudice può d'ufficio accertare che ad essa ha concorso il comportamento del danneggiato. L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'articolo 1227 del codice civile, comma primo, non concretando un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa, deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte (Corte di cassazione 20 agosto 2009 n. 18544, mentre l'ipotesi di cui all'articolo 1227 del codice civile, comma secondo, non è rilevabile d'ufficio). Ciò comporta che anche il giudice d'appello può valutare d'ufficio il concorso di colpa del danneggiato, nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare "in toto" la propria responsabilità.
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fonte: ilsole24ore/Omicidio colposo per l’automobilista anche se il motociclista non teneva la destra
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martedì 5 novembre 2013
Omicidio colposo per l’automobilista anche se il motociclista non teneva la destra
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