Bocciate le doglianze del ricorrente. Secondo la Suprema corte infatti il giudice di Pace di Pisa ha indicato “con congrua e logica motivazione le ragioni che gli hanno consentito di ritenere la responsabilità dell’imputato”. Il ricorrente infatti “aveva lasciato libero in area aperta al pubblico un cane doberman di notevoli dimensioni, senza guinzaglio, omettendo quindi le necessarie cautele dirette a prevenire azioni aggressive del cane, che infatti aveva aggredito una donna che procedeva in bicicletta, che cadeva a terra, procurandosi le lesioni di cui al capo di imputazione”.
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