venerdì 18 ottobre 2013

Ricorso, c’è tempo fino all’udienza di discussione per allegare l’avviso di ricevimento

Corte di cassazione - Sezione VI civile - Ordinanza interlocutoria 17 ottobre 2013 n. 23643

L’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione può essere prodotto fino all’udienza di discussione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 23643/2013, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza della Ctr di Torino che aveva dichiarato inammissibile l’appello in quanto presentato oltre i termini e per mancata allegazione della notifica in sede di costituzione.

Per la suprema corte, infatti, “la notificazione dell’impugnazione eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, determina la nullità, non già l’inesistenza della notifica, che, pertanto, è sanata con effetto “ex tunc” per raggiungimento dello scopo, sia mediante la sua rinnovazione, sia mediante la costituzione in giudizio dell’intimato, cui la notificazione stessa era diretta, ancorché dopo la scadenza del termine per proporre controricorso, e anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità”.

Inoltre gli ermellini ricordano che: “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della Corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.”

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fonte: ilsole24ore/Ricorso, c’è tempo fino all’udienza di discussione per allegare l’avviso di ricevimento

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