Pienamente legittima la notifica di avvisi di accertamento tributari (Irpeg, Ilor e Iva) effettuata a mezzo del messo di conciliazione, e non del messo comunale, in quanto rientra comunque nell’apparato organizzativo del Comune. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 22517/2013 accogliendo il ricorso dell'Agenzie delle entrate contro la sentenza della Ctr Lombardia che aveva ritenuto affette da radicale nullità le notifiche.
Secondo la Suprema corte, infatti, “le modalità di notifica previste dal Dpr n. 600 del 1973, art. 60, non comportano alcuna distinzione fra i messi di conciliazione e i messi comunali, appartenendo il messo di conciliazione all’apparato organizzativo del Comune (qualora non ne sia già un dipendente), collegato al Comune stesso da un rapporto di pubblico impiego, sicché l’Amministrazione dello Stato, avvalendosi della facoltà concessale dall’ordinamento positivo (Dpr n. 633 del 1973, art. 56 e Dpr n. 600 del 1973, art. 60) può richiedere che la notificazione di un atto tributario sia eseguita da un messo di conciliazione, quale appartenente alla più ampia categoria dei messi comunali”.
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