Chi sa di dover assumere farmaci che potrebbero alterare l’alcoltest deve astenersi dalla ingestione di alcol e, comunque, evitare di mettersi alla guida. È quanto emerge dalla sentenza 39490/13.
Il caso
Un automobilista, vista la conferma della condanna per aver guidato in stato di ebbrezza, seppur con la concessione del beneficio della non menzione della condanna e la sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, propone ricorso per cassazione. Il ricorrente sostiene che si sarebbe dovuto tener conto della possibile interferenza del farmaco da lui assunto; farmaco contenente alcol e quindi idoneo ad influire sullo stato di ebbrezza. Gli Ermellini, prima di tutto, ribadiscono che il codice della strada, all’art. 186, punisce chiunque si pone alla guida in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche (Cass., sent. n. 38793/2011). Inoltre, con la sentenza in commento, spiegano che «il parametro di riferimento adottato dal legislatore per valutare lo stato di ebbrezza non è rappresentata dalla quantità di alcol assunta, bensì da quella assorbita dal sangue, misurata in grammi per litro». Pertanto, nel caso in esame, anche ammettendo che il farmaco assunto avesse contribuito, «sia pure marginalmente e per mera ipotesi», ad innalzare il tasso alcolemico, la responsabilità dell’imputato è stata correttamente accertata. In conclusione, la Corte di legittimità afferma: «chi sa di assumere farmaci di tal genere deve astenersi dalla ingestione di alcol e specialmente deve evitare di mettersi alla guida oppure deve controllare con gli appositi test, facilmente reperibili in commercio, di trovarsi in condizioni tali da non risultare passibile della sanzione penale» (Cass., sent. n. 5909/2013). Per questo, il ricorso viene rigettato.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - L’assunzione di farmaci non scagiona l’automobilista che alza il gomito
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venerdì 4 ottobre 2013
L’assunzione di farmaci non scagiona l’automobilista che alza il gomito
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