Non è retroattiva la norma sull’obbligo di comunicare ogni variazione dello stato patrimoniale prevista dal piano straordinario contro le mafie del 2010 per chi ha commesso il reato di traffico illecito di rifiuti in periodo antecedente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 41113/2013.
Per la Suprema corte infatti “non è configurabile il delitto di omessa comunicazione delle variazioni del proprio patrimonio, di cui all’art. 31 della legge n. 646 dei 1982, quando la condanna per il delitto, da cui ha tratto causa l’obbligo medesimo, concerna uno dei reati introdotti ex novo dall’art. 7 comma 1), lett. b), legge n. 136 dei 2010, nonché si tratti - come nella fattispecie - di reato presupposto commesso prima del 2009 e, quindi, in tempo antecedente all’entrata in vigore della legge n. 136 del 13 agosto 2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia in GU n. 196 del 23 agosto 2010 norma entrata in vigore il 7 settembre 2010), irrilevante essendo, in tale contesto, la circostanza che i beni e le disponibilità, oggetto dell’omessa comunicazione, siano entrati nei patrimonio del condannato per il delitto presupposto, in data successiva alla predetta normativa del 2010 (nella specie nell’anno 2011)”.
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