Disporre di una copia dei file audio delle intercettazioni del procedimento è un "diritto incomprimibile" della difesa la cui violazione porta all'annullamento con rinvio della condanna, anche nel caso in cui siano stati forniti i brogliacci. Lo sottolinea la Corte di cassazione con la sentenza 41362/2013.
Applicando questo principio, i giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso del presunto reggente della provincia di Enna Salvatore Seminara e del suo braccio destro Gaetano Drago contro le condanne, rispettivamente a otto e sei anni di reclusione, emesse a loro carico dalla Corte di Appello di Caltanissetta, il 17 luglio del 2012, a seguito di rito abbreviato innanzi al Gup nisseno conclusosi l'11 ottobre 2010.
La scelta del rito abbreviato
Il Gup aveva posto l’ascolto delle conversazioni come condizione dell'abbreviato, stabilendo che le difese indicassero i file dei quali intendevano avere copia. Secondo la Cassazione però questa è una condizione non accettabile perché la difesa non può sapere che cosa vuole riscontrare prima dell'ascolto.
Secondo gli 'ermellini’ dunque una volta subordinato l'abbreviato alla facoltà per i difensori di ascoltare le registrazioni, ove pretermesso tale diritto, in ogni caso, si sarebbe concretata la violazione del diritto alla difesa.
La presunta incompatibilità dell’ascolto con la speditezza del rito
Al contrario, il giudice di merito non solo ha rigettato l’istanza della difesa ma nel motivare la reiezione ha fatto esplicito riferimento al dato in forza del quale “il dar corso in quel momento all’ascolto dei file avrebbe di fatto rallentato la speditezza dell’iter processuale. In termini di assoluta incompatibilità con la snellezza propria dei rito adottato, incompatibilità viepiù rimarcata dalla inerzia sino ad allora mostrata dalle parti interessate quanto a siffatto incombente”.
“Così facendo Il giudice, pur partendo da considerazioni a monte condivisibili (l’intenzione speculativa delle parti questa sì non compatibile con l’incedere del processo segnato dalla natura del rito adottato), è pervenuto a conclusioni Inaccettabili”.
La compressione del diritto di difesa
Secondo Piazza Cavour (S.U. n 20300/2010) dunque: “l’accertata, illegittima, compressione dei diritto di difesa derivante dai rifiuto all’accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova, che non inficia l’attività di ricerca della stessa ed il risultato probatorio, in sé considerati. Se, come già sottolineato, è vero che la prova delle conversazioni o comunicazioni risiede nelle registrazioni e che, come confermato dalla Corte costituzionale (nella citata sentenza 336/08) l’ascolto diretto delle conversazioni o comunicazioni intercettate non può essere surrogato dalle trascrizioni effettuate, senza contraddittorio, dalla polizia giudiziaria, condensate in appunti o in sintesi di esse, ne consegue che, precluso il diritto all’ascolto , nella specie non potevano essere utilizzati ai fini della decisione i brogliacci comunque acquisiti in atti”.
Le trascrizioni diventano probatoriamente invalide
“Tali trascrizioni - prosegue la sentenza - , spogliata la parte del diritto all’ascolto delle registrazioni, diventano probatoriamente invalide per fatto successivo o, se si vuole, probatoriamente inefficaci, il che vale a dire, in termini di effetti concreti, che non sono ‘utilizzabili’ ai fini della valutazione della domanda, inteso il termine ‘inutilizzabilità’ in senso non strettamente tecnico”.
Il sub-procedimento di assunzione della prova è viziato
“In altri termini - posta la necessaria distinzione tra mezzo di ricerca della prova (attività di intercettazione), risultato probatorio (conversazioni intercettate) e assunzione della prova (acquisizione dei documento-prova) - nel caso in esame è il sub- procedimento di assunzione della prova (la produzione del “brogliacci” non accompagnata dal libero esercizio della facoltà di ascolto) a essere viziato, mentre nessun vizio inficia sia l’attività di ricerca della prova sia il risultato probatorio in sé considerati (cfr in tali termini pedissequamente riportati la sentenza di questa sezione della Corte distinta dal nr 45880/11)”.
Il rinvio alla Corte di appello
Così: “Considerato l’assoluto rilievo ascritto nella specie al dato emergente dalle intercettazioni […] ne viene che alla accertata nullità ed al riscontrato vizio procedimentale consegue l’annullamento con rinvio della decisione impugnata per consentire alle difese il pieno esercizio dell’attività difensiva compromessa, utile a legittimare in esito l’utilizzo probatorio dei brogliacci”.
“Trattandosi poi di nullità concernente le prove, opera nella specie il disposto di cui all’art. 185 comma IV Cpp , sì che, alla accertata invalidità , non segue la regressione del procedimento allo stato ed al grado nel quale si è cristallizzato il vizio invalidante. All’annullamento consegue dunque il rinvio alla Corte di appello competente, id est nella specie altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta”.
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