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venerdì 18 ottobre 2013
Diffamazione: niente carcere per i giornalisti, pene pecuniarie e rettifica senza replica
Mai più carcere per i giornalisti in caso di diffamazione, ma solo pene pecuniarie. In compenso, obbligo di rettifica senza commento a favore dell’offeso. È questa la principale novità della proposta di legge sulla diffamazione (che modifica la legge 8 febbraio 1948, n. 47, il codice penale e il codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante), approvata ieri dalla Camera e ora attesa al Senato.
Iacopino (Odg), primo passo importante
Per Enzo Iacopino, presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti, "È un primo passo, importante ma non conclusivo: la strada per garantire ai cittadini il diritto a una informazione libera da condizionamenti è ancora lunga". "È doveroso ringraziare la Camera dei Deputati - scrive Iacopino in una nota - che ha abolito il carcere per i giornalisti, approvando quasi con un blitz una nuova normativa sulla diffamazione che, ora, passa all'esame del Senato. Ma - aggiunge - restano dei punti che avrebbero meritato un approfondimento. Il tema delle querele temerarie, presentate per intimidire i giornalisti, non può considerarsi risolto prevedendo una ammenda che va da 1.000 a 10.000 euro. Si tratta di somme esigue, che possono essere affrontate con disinvoltura dalle varie criminalità, non solo da quella comune". Iacopino porta ad esempio Ester Castano "che con la sua inchiesta ha portato allo scioglimento di un Comune per infiltrazioni mafiose e che è stata citata in Tribunale, vivendo periodi di grave tensione".
Stop carcere
Niente più carcere per chi diffama a mezzo stampa, ma esclusivamente una multa in caso di attribuzione di un fatto determinato che va dai 5mila ai 10mila euro. Se il fatto attribuito è consapevolmente falso, la multa sale da 20mila a 60mila euro. Alla condanna è associata la pena della pubblicazione della sentenza. In caso di recidiva, vi sarà anche l’interdizione da uno a sei mesi dalla professione. La rettifica sarà valutata dal giudice come causa di non punibilità.
Rettifica senza commento
Le rettifiche delle persone offese devono essere pubblicate senza commento e risposta menzionando espressamente il titolo, la data e l’autore dell’articolo diffamatorio. Il direttore dovrà informare della richiesta l’autore del servizio. In caso di violazione dell’obbligo scatta una sanzione amministrativa da 8mila a 16mila euro.
Testate online
Nella legge sulla stampa rientrano ora anche le testate giornalistiche online e radiofoniche
Risarcimento danno
Nella diffamazione a mezzo stampa il danno sarà quantificato sulla base della diffusione della testata, della gravità dell’offesa e dell’effetto riparatorio della rettifica. L’azione civile dovrà essere esercitata entro due anni dalla pubblicazione.
Responsabilità direttore
Fuori dei casi di concorso con l’autore del servizio, il direttore o il suo vice rispondono non più a titolo di colpa ma solo se vi è un nesso di causalità tra omesso controllo e diffamazione, la pena è in ogni caso ridotta di un terzo. E comunque esclusa per il direttore al quale sia addebitabile l’omessa vigilanza l’interdizione dalla professione di giornalista. Le funzioni di vigilanza possono essere delegate, ma in forma scritta, a un giornalista professionista idoneo a svolgere tali funzioni.
Querele infondate
In caso di querela temeraria, il querelante può essere condannato al pagamento di una somma da mille a 10mila euro in favore delle casse delle ammende.
Segreto professionale
Non solo il giornalista professionista ma ora anche il pubblicista potrà opporre al giudice il segreto sulle proprie fonti.
Ingiuria/diffamazione
Anche per l’ingiuria e la diffamazione tra privati viene eliminato il carcere ma aumenta la multa (fino a 5mila euro per l’ingiuria e 10mila per la diffamazione) che si applica anche alle offese arrecate in via telematica. La pena pecuniaria è aggravata se vi è attribuzione di un fatto determinato. Risulta abrogata l’ipotesi aggravata dell’offesa a un corpo politico, amministrativo o giudiziario.
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fonte: ilsole24ore/Diffamazione: niente carcere per i giornalisti, pene pecuniarie e rettifica senza replica
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