giovedì 19 settembre 2013

Violazione del Codice della Strada: il nuovo pagamento scontato del 30%

L’art. 20 c. 5-bis L. 9 agosto 2013 n. 98, di conversione con modifiche del c.d. “decreto del fare” D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, in vigore dal 21 agosto 2013, al fine di “garantire l’efficacia del sistema sanzionatorio” apporta numerose modifiche e integrazioni all’art. 202 C.d.S.

- Alla fine del comma 1 è inserito un particolare meccanismo mediante il quale viene introdotto, per la prima volta, una sorta di vero pagamento in misura ridotta, “P.M.R.”, per le violazioni del C.d.S. Infatti, accanto al pagamento in misura minima, “P.M.M.”, da effettuarsi entro 60 giorni, al trasgressore è data facoltà, nei casi consentiti, di effettuare la conciliazione mediante il P.M.R. con riduzione del 30% del minimo edittale entro 5 giorni dalla contestazione, immediata o differita, della violazione.
Anche il computo del nuovo termine di 5 giorni, segue le regole ordinarie, cosicché inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della contestazione e, se scade in giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo. In caso di notificazione del verbale con emissione della comunicazione di avvenuto deposito per assenza del destinatario (c.d. CAD), il termine decorre dall'undicesimo giorno dalla data di spedizione del CAD, sempreché l'interessato non abbia provveduto al ritiro dell'atto prima del termine dei l0 giorni della compiuta giacenza. In caso di notificazione tramite deposito presso la Casa Comunale, il termine decorre dopo 10 giorni dalla spedizione della raccomandata di avviso, o dalla data di ritiro del plico se anteriore, quando il verbale sia depositato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ovvero dopo 20 giorni se depositato ai sensi dell’ art. 143 c.p.c.
La logica della disposizione è quella di affiancare all’inasprimento delle sanzioni operato ogni due anni ai sensi dell’art. 195 c. 3 (anche nel 2013, grazie al D.M. 19 dicembre 2012), un incentivo al pagamento immediato, nella convinzione che l’effetto dissuasivo della sanzione derivi dalla sua certezza, prima che dalla sua entità.

Come noto, l’oblazione amministrativa, con la rinuncia al contraddittorio e alla difesa, interrompe il procedimento amministrativo sanzionatorio.

La proposta mira, quindi, a evitare sistematiche e dilatorie opposizioni, cosicché viene alzato l’incentivo affinché il trasgressore non scelga tali alternative: pagamento di una sanzione light, scontata del 30% rispetto al minimo - quale “via di fuga” particolarmente appetibile (rectius tollerabile), come premio all’acquiescente.
Il “versamento spontaneo” della somma prevista estingue l’obbligazione. Si tratta di un diritto soggettivo perfetto, di natura pubblicistica, non sottoposto ad alcun limite diverso da quello della tempestività del suo esercizio: entro il termine di decadenza di 5 giorni dalla contestazione. Decorso infruttuosamente tale termine, dal 6° al 60° giorno, al trasgressore resta, comunque, la possibilità di avvalersi del classico P.M.M.

Viene, in altre parole, impostato un doppio binario oblatorio, mediante l’introduzione (grazie alla metamorfosi della risposta sanzionatoria) di un micro-filtro in favor rei, graduale e progressivamente afflittivo, a seconda che il pagamento sia effettuato con sollecitudine (entro 5 giorni, nella “flagranza o quasi flagranza” della violazione), oppure dopo un’attenta valutazione (entro i classici 60 giorni) dei rischi che derivino dalla presentazione di un ricorso.

Una scelta di tal fatta, seppur prevede l’incasso di una somma inferiore - fermo che le sanzioni non sono funzionali agli introiti, ma al disincentivo delle violazioni - deriva dalla ponderazione comparativa di più interessi secondari, in ordine all’interesse primario rispondente, comunque alla causa del potere esercitato. Infatti, la riduzione del 30%, costituendo un’agevolazione al pagamento per il trasgressore, comporta maggiori probabilità di riscossione della sanzione amministrativa, nonché un sicuro risparmio di energie e personale nella successiva fase amministrativa, con ulteriore conseguimento di un più alto grado di efficienza, efficacia ed economicità del servizio pubblico.

Ne deriva che nei casi in cui le violazioni prevedono:
- il raddoppio della sanzione (art. 80 c. 14, II periodo; 186-bis c. 2, ultimo periodo);
- la riduzione ad un quarto della sanzione (art. 193 c. 3);
- l’aumento di un terzo della sanzione (ai sensi dell’art. 195 c. 2-bis: violazione degli artt. 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176 c. 19 e 20, e 178, commessa di notte, dopo le ore 22 e prima delle ore 7);
si dovrà, prima calcolare l’operazione prevista per il singolo caso, per poi procedere alla riduzione del 30%.


Lo sconto, tuttavia, per espressa previsione di legge, risulta escluso per le violazioni più gravi, alle quali conseguano le sanzioni accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente.
A parte l’errata formulazione lessico-grammaticale della norma, laddove si pretende di collegare il singolare al plurale (“non si applica alle violazioni … per cui”), la circostanza che la previsione richieda specificamente quale clausola di riserva “la sanzione … della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell’art. 210, e la sanzione … della sospensione della patente”, richiede un’analisi approfondita sull’(in)esistenza di tale condizione ostativa.

Innanzitutto, si deve osservare che, poiché, ai sensi del richiamato art. 210 c. 3, nel caso in cui la violazione preveda la confisca del veicolo è già prevista l’esclusione del pagamento ai sensi dell’art. 202, di tutta evidenza come non sarebbe stata, comunque, possibile la riduzione del pagamento in misura minima. Tuttavia, la riduzione del 30% potrà essere applicata alla violazione dell’art. 193 c. 2, che ammette il pagamento proprio al fine di evitare la confisca, eventuale, del veicolo. In tal senso, si è espresso anche il Ministero dell’interno, con la circolare n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 emanata il 12/08/2013.

Inoltre, l’utilizzo della congiunzione copulativo-coordinativa “e”, invece di quella disgiuntiva “o” - unica idonea a interrompere il precetto condizionato - sembra richiedere che, ai fini dell’esclusione del beneficio, la violazione debba essere qualificata dalla contemporanea sussistenza (id est cumulativa, e non meramente alternativa) di entrambe le sanzioni accessorie (circostanza che si verifica solo nelle ipotesi di cui agli artt. 86 c. 2, 193 c. 4-bis). Si ritiene, tuttavia, che tale (pur irreprensibile) interpretazione letterale risulterà, nel tempo, temperata dall’orientamento della dottrina e della giurisprudenza le quali, nel tentativo di fornire un aggiustamento ermeneutico della norma, cercheranno di far emergere la reale - sebbene malcelata - voluntas legislatoris evidenziata nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge, ritenendo che la particella “e” debba essere intesa avere solo valore coordinativo; con la conseguenza che, per individuare il limite al P.M.R., sarà sufficiente la sussistenza di almeno una delle sanzioni accessorie richiamate.

Infine, stante il silenzio della legge, per le violazioni più gravi che prevedono la sanzione accessoria della revoca della patente - invero esigue, si pensi alla violazione prevista e punita dall’art. 179 cc. 2-bis e 9 - risulta, invece, consentita la riduzione del 30%.
In conclusione, sembra opportuno osservare che, in caso di errata effettuazione del P.M.R. scontato del 30% nonostante sussista una delle condizioni impeditive del beneficio, la relativa somma in quanto inferiore al dovuto, non avrà valore ai fini dell’estinzione e, ai sensi dell’art. 389 Reg. C.d.S., sarà trattenuta in acconto sul maggior avere, addebitabile con successivo provvedimento, per un importo pari al doppio della sanzione minima, maggiorata delle spese di notifica.

Secondo quanto prescrive la circolare n. 300/A/6399/13/101/20/21/1, emanata dal Ministero dell’interno il 19/08/2013, “di tali nuove possibilità ed esclusioni il cittadino … deve essere reso formalmente edotto in sede di contestazione dell'illecito, ovvero quando raggiunto dal plico raccomandato, in assenza di contestazione immediata”.

fonte: ilsole24ore/Violazione del Codice della Strada: il nuovo pagamento scontato del 30%

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