Confermata la sanzione: otto mesi di reclusione. Decisivo è l’addebito della negligenza consistita nel non aver alzato le sponde del letto. Inutile il richiamo al rifiuto opposto dal paziente, facilmente superabile, e al comportamento tenuto dagli operatori sanitari nei turni precedenti (Cassazione, sentenza 21285/13). Principio intangibile: i diritti del paziente. Ma, alle volte, è necessario travalicare quei diritti, ignorare i desiderata del paziente, se davvero si vuole garantirne la sicurezza. Preferibile, in determinate situazioni, operare in maniera rigida, rispettando pedissequamente i propri doveri. Altrimenti i rischi, non solo per il paziente, diventano altissimi. Episodio tragico in un ospedale italiano: un uomo, ricoverato nella struttura di Terapia intensiva coronarica, cade dal proprio letto, e, a distanza di qualche minuto, esala l’ultimo respiro. Fatale la caduta, resa agevole dalla omissione addebitata alla infermiera operativa in quelle ore, ossia non aver provveduto alla «apposizione delle sponde al letto del paziente». Questa omissione costa carissimo all’infermiera, che viene ritenuta colpevole, sia in primo che in secondo grado, di «omicidio colposo», e condannata a 8 mesi di reclusione. Per i giudici di Appello, in particolare, la «apposizione delle sponde» – «intervento non cruento e non invasivo, atto ad evitare, o comunque a diminuire fortemente, il rischio di cadute» – non effettuata dall’infermiera va valutata come «omissione connotata da elevatissima negligenza, in violazione di un chiaro obbligo di protezione gravante sul personale infermieristico del nosocomio a salvaguardia del rischio di caduta cui il paziente si trovò concretamente esposto», come «comprovato dalle condizioni di disorientamento, di agitazione e di confusione mentale» del paziente. E tale ottica, negativa per l’infermiera, viene condivisa anche dai giudici della Cassazione, i quali confermano la condanna per «omicidio colposo». Respinta in maniera netta la linea difensiva proposta dal legale della donna, il quale si è richiamato alle già «precarie condizioni del paziente» e, soprattutto, alle «responsabilità degli operatori sanitari» in servizio nei «turni precedenti» a quello in cui si è verificata, purtroppo, la tragica caduta. Di fronte a tali osservazioni, difatti, la presa in esame del comportamento di altri operatori sanitari non avrebbe comunque potuto portare all’«esclusione» o alla «limitazione» della «colpevolezza» della infermiera, responsabile della «mancata apposizione delle sponde al letto del paziente». Ciò perché ella «era tenuta ad adottare la suddetta misura volta ad evitare il verificarsi di eventi accidentali, peraltro ampiamente prevedibili». E rispetto a questo quadro, aggiungono i giudici, non è plausibile il riferimento al «rifiuto opposto dal paziente», perché «facilmente e doverosamente superabile richiedendo l’intervento del medico di guardia». Evidenti, quindi, la «elevatissima neglienza», la «notevole gravità del reato» e il «rilevantissimo grado di colpa»: confermata in toto, così, la condanna nei confronti dell’infermiera per «omicidio colposo».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Sponde del letto abbassate, paziente cade e muore: infermiera condannata per omicidio colposo
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lunedì 30 settembre 2013
Sponde del letto abbassate, paziente cade e muore: infermiera condannata per omicidio colposo
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