Un imputato è stato condannato per vari delitti sessuali commessi contro minori dei quali era maestro di arti marziali. Questi ha presentato un ricorso contro la sentenza, imperniato sulla pretesa inapplicabilità dell’art. 609-quater (atti sessuali con minorenne) e delle aggravanti di cui all’art. 61 n.5 e 11 c.p. A suo dire, pur essendo «indubbio che il contatto iniziale di conoscenza tra le parti offese e il ricorrente trae origine dal ruolo di insegnante», i rapporti sessuali si sono sempre verificati «al di fuori di tale contesto e, dunque, quando il rapporto di affidamento risultava cessato, essendosi realizzati non in palestra e nell’orario delle lezioni». Inoltre, ha aggiunto che erano i minori a chiedere per primi di compiere gli atti sessuali ed erano gli stessi a essere liberi di scegliere «il tipo di attività sessuale da compiere» e che egli non ha «mai dovuto abusare della sua qualifica professionale per realizzare i contestati rapporti». Per la Suprema Corte (sentenza 37135/13) il ricorso non merita accoglimento. Secondo i giudici di legittimità, i due motivi esposti dal ricorrente sono relativi alla conformazione fattuale della vicenda, infatti, l’imputato ha prospettato che non vi sia stato abuso derivante della sua posizione di maestro di arti marziali, che siano stati i ragazzi a chiedere e a scegliere le attività sessuali e che queste comunque non siano avvenute durante le lezioni e in palestra. Pertanto, gli Ermellini hanno rilevato l’immediata evidenza della inammissibile natura del motivo rispetto ai limiti della cognizione del giudice di legittimità. Inoltre, la Cassazione ha osservato che correttamente il giudice d’appello ha motivato riguardo a tali profili, illustrando la fattispecie criminosa riconducibile all’art. 609-quater c.p. aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 5 e 11 (abuso di autorità) c.p. ed evidenziando il forte coinvolgimento emotivo che l’imputato aveva provocato nei suoi allievi. Per la Cassazione è chiaro che ciò integra anche abuso di autorità, considerate le modalità con cui si sono svolti i vari episodi di rapporto sessuale evincibili già dai dettagliati capi d’imputazione, a nulla rilevando, visto il concreto rapporto configuratosi, che la condotta criminosa non sia stata posta in essere dall’imputato durante le ore delle lezioni e proprio in palestra. Alla luce di ciò, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - C’è abuso di autorità anche se il maestro di arti marziali ha rapporti fuori dalla palestra
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lunedì 30 settembre 2013
C’è abuso di autorità anche se il maestro di arti marziali ha rapporti fuori dalla palestra
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