Quando l’atto è consegnato a mani di un familiare convivente deve presumersi che lo stesso sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario: la dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell’atto fornisce sufficienti garanzie sulla successiva effettività della consegna. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza 20651/13.
Il caso
Tra i comproprietari di un fabbricato era sorta una lite, infatti, uno di questi aveva convenuto gli altri per il rimborso di varie spese di manutenzione e riparazione. All’esito di un travagliato iter processuale, i convenuti erano stati condannati al pagamento di una somma in favore dell’attore, in seguito a un rinvio operato dalla Cassazione – secondo cui vanno considerate alla stregua di spese necessarie al mantenimento della funzionalità delle parti comuni di un edificio le spese relative al mantenimento della continuità nell’erogazione dei servizi comuni (acqua, luce, gas) -. Contro tale sentenza, uno dei soccombenti, ha proposto ricorso, denunciando la nullità del giudizio di rinvio per essere stata la notificazione a mezzo posta dell’atto di riassunzione avvenuta a mani del figlio convivente senza che della stessa gli fosse stato dato avviso. Ad avviso del ricorrente, l’art. 8, comma 2, l. n. 890/1982 sarebbe incostituzionale laddove, a differenza di quanto previsto dall’art. 140 c.p.c., non prevedeva, nel testo allora vigente, la raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario nel caso in cui il plico venisse consegnato alle persone di cui al precedente art. 7, comma 2. Per la Suprema Corte il motivo è infondato. Secondo gli Ermellini è «del tutto inconferente il richiamo dell’art. 140 c.p.c., che disciplina l’ipotesi di irreperibilità relativa ovvero che la consegna dell’atto non sia possibile per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo, fra le quali sono indicati anche i familiari conviventi». Invece, nel caso di specie, Piazza Cavour ha rilevato che l’atto è stato consegnato a mani di un familiare convivente, pertanto, deve presumersi che l’atto sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Tant’è vero che nell’ipotesi di notifica a mezzo ufficiale giudiziario di cui all’art. 139, comma 2, c.p.c. non è previsto il successivo invio della raccomandata al destinatario, come invece quando il plico sia ricevuto dal vicino o dal portiere. Essendo la notificazione a mezzo posta avvenuta correttamente secondo le disposizioni al momento vigenti, il ricorso è stato rigettato.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/La Stampa - Se c’è il figlio a casa, non c’è bisogno della raccomandata
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lunedì 23 settembre 2013
Se c’è il figlio a casa, non c’è bisogno della raccomandata
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