Il caso
Una s.a.s. è specializzata nella vendita di frutta secca. Il corpo forestale dello Stato e l’ispettorato fitosanitario della Sicilia, nell’ambito di una verifica in un supermercato, sequestrano 65 confezioni sotto vuoto di pistacchi, la cui etichetta reca in caratteri grandi «sfiziosità siciliane – pistacchi sgusciati Medit», mentre in basso e con caratteri scarsamente leggibili a occhio nudo «ingredienti: pistacchi sgusc.». Il reato ipotizzato è frode nell’esercizio del commercio, ex art. 515 c.p., poiché essendo i pistacchi in questione di origine presumibilmente turca, l’etichetta è idonea «a generare la ragionevole convinzione che il pistacchio così commercializzato sia di provenienza siciliana». La dizione «mediterraneo» è inidonea ad identificare uno specifico paese, visto anche che gli altri prodotti della società riportano «la specifica indicazione del Paese di produzione». La società, tramite il proprio legale rappresentante, ricorre per la cassazione del provvedimento del Tribunale del Riesame, convalidante il sequestro probatorio disposto dal GIP. Sostiene che l’espressione «sfiziosità siciliane» sarebbe da ricondursi all’origine siciliana dell’azienda che confeziona e commercializza prevalentemente frutta secca di origine isolana. In ogni caso la norma di legge non obbligherebbe ad indicare l’origine geografica del prodotto e comunque l’indicazione geograficamente più ampia non potrebbe ingenerare errore nel consumatore. L’art. 3, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 109/1992, prescrive che i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono indicare, tra le altre caratteristiche, «il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto». La Suprema Corte rileva che la lettera della norma prevede che l’indicazione geografica è obbligatoria, senza eccezione alcuna, ogni qual volta l’omissione possa indurre in errore l’acquirente. Per consolidare maggiormente la propria decisione, la Corte di Cassazione ricorda anche alcune norme, non ancora in vigore, ma già approvate. La legge n. 4/2011, sull’etichettatura e la qualità dei prodotti alimentari, che è in attesa di decreti interministeriali attuativi, prescrive l’indicazione del luogo di origine o di provenienza dei prodotti non trasformati, come lo sono i pistacchi. Anche tale nuova disposizione dà rilievo al luogo di produzione, non attribuendo alcun valore al luogo di lavorazione. Peraltro, non sussiste alcun rapporto di specialità tra la sanzione amministrativa e l’art. 515 c.p., come anche confermato dall’art. 4, comma 10, legge n. 4/2011, che sanziona in via amministrativa l’errata etichettatura dei prodotti alimentari solo qualora il fatto non costituisca reato. Il regolamento UE n. 1169/2011, in vigore dal 13 dicembre 2014, riconosce il diritto del consumatore ad una corretta informazione. Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente rilevato che per come è impostata l’etichetta, «il consumatore inevitabilmente è fuorviato da tali elementi nell’individuazione del luogo di origine del prodotto». Coerente la motivazione della Tribunale, che rimarca «sia l’equivocità del contenuto della etichettatura, sia, più in generale, le modalità di presentazione del prodotto».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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