mercoledì 18 settembre 2013

Persecutore incontra la vittima per strada: deve cambiare percorso

Cassazione penale , sez. V, sentenza 09.09.2013 n° 36887

Il soggetto responsabile di stalking è tenuto a cambiare strada se incontra la vittima, anche casualmente. E' quanto emerge dalla sentenza 9 settembre 2013, n. 36887 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ciò indipendentemente dal fatto che quel luogo sia elencato nella misura cautelare del divieto di avvicinamento emesso dai giudici in attesa del processo.

Sul punto, come correttamente evidenziato dai giudici di legittimità, si registra un contrasto giurisprudenziale in merito al contenuto concreto delle limitazioni correlate alla misura ex art. 282-ter c.p.p.

Secondo un primo orientamento, il giudice sarebbe sempre tenuto a modellare la misura in relazione alla situazione di fatto, ,con la conseguenza che il PM, nella richiesta, deve rappresentare al giudice, oltre agli elementi essenziali per l'applicazione della misura, anche gli aspetti di "contorno", che possono assumere una importanza fondamentale al fine dell'applicazione dei provvedimenti di allontanamento o di divieto di avvicinamento. In relazione ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima o dai parenti di questa, la norma pretende che siano individuati solo "luoghi determinati", posto che solo in questo modo il provvedimento assume una connotazione completa, completezza che costituisce una garanzia per il giusto contemperamento tra le esigenze di sicurezza della vittima ed il minore sacrificio della libertà di movimento della persona sottoposta alle indagini (Cass. pen., Sez. VI, sentenza 7 aprile 2011, n. 26819).

Altra impostazione, al contrario, ritiene che la misura cautelare del divieto di avvicinamento ben possa contenere anche prescrizioni riferite direttamente alla persona offesa ed ai luoghi in cui essa si trovi, aventi un contenuto coercitivo sufficientemente definito nell'imporre di evitare contatti ravvicinati con la vittima, la presenza della quale in un certo luogo è sufficiente ad indicare lo stesso come precluso all'accesso dell'indagato (Cass. pen., Sez. V, sentenza 16 gennaio 2012, n. 13568).

Con la sentenza in esame gli ermellini aderiscono a quest'ultimo orientamento, affermando come, nella misura del divieto di avvicinamento, "assume primaria importanza la garanzia della libertà di movimento e di relazioni sociali della persona offesa da possibili intrusioni dell'indagato, cha facendo temere la vittima per la propria incolumità finiscano per condizionare e pregiudicare la fruizione di queste libertà".

In conclusione, nella misura cautelare in commento, la predeterminazione tassativa dei luoghi frequentati dalla vittima risulterebbe dissonante con le finalità della stessa, ponendosi come una inammissibile limitazione del libero svolgimento della vita sociale della vittima di stalking, che costituisce il principale oggetto di tutela della disposizione. La vittima, infatti, sarebbe costretta, in caso contrario, a contenere la propria libertà di movimento nel novero dei luoghi indicati ovvero ad essere esposta, esorbitando dagli stessi, "ad una condizione di pericolo per la propria incolumità che si presuppone essere stata riconosciuta sussistente anche al di fuori del perimetro della ricorrente frequentazione della persona offesa".

Fonte: Altalex.com/Simone Marani/Persecutore incontra la vittima per strada: deve cambiare percorso

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