lunedì 2 settembre 2013

Occhio agli occhiali, quando il 2x1 è ingannevole

Occhio agli occhiali, quando il 2x1 è ingannevole

L’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato (brevemente A.G.C.M.) ha, recentemente, pubblicato il provvedimento n. 24338, con il quale ha inibito ad una nota azienda di prodotti ottici, la prosecuzione delle attività pubblicitarie e promozionali riguardanti un’offerta denominata “2x1 un occhiale in omaggio”.

La vicenda è la seguente. Mediante una serie di spot televisivi e radiofonici erano stati  diffusi messaggi pubblicitari diretti ai consumatori; messaggi caratterizzati dalla medesima promessa pubblicitaria: un occhiale in regalo,  in aggiunta a quello da vista acquistato. Le diverse tipologie di spot erano incentrate sul claim   “2x1”, con slogan  del tipo “quando compri un occhiale da vista ne hai sempre un altro in regalo…” oppure “2x1 un occhiale in regalo per te o per chi vuoi tu”, ecc.
In altre parole, si invitavano i consumatori all’acquisto di un paio di occhiali da vista con la promessa di un paio di occhiali aggiuntivi gratuiti . A fronte di tale iniziativa, era stata segnalata la  scorrettezza della medesima,  in quanto ben difforme dalla reale portata della promozione.

Infatti, dall’esame  della documentazione  acquisita risultava le seguente prassi. Al consumatore che si recava  in uno di detti negozi, a fronte dell’acquisto  di occhiali da vista presenti tra quelli in esposizione e corredati da lenti antiriflesso, era proposto in omaggio un secondo occhiale da vista, del valore di Euro  59,00,  da scegliere tuttavia in una specifica e limitata tipologia di occhiali monofocali da 1,5, senza neppure trattamento antiriflesso. In alternativa, l’interessato poteva ottenere un buono sconto, a fronte  dell’acquisto di un ulteriore occhiale da vista di  valore superiore. Il tutto a condizione che il cliente effettuasse l’operazione entro 14 giorni dal primo acquisto e presso il medesimo negozio.

La comparazione dei contenuti dei messaggi pubblicitari come sopra caratterizzati, con l’effettiva  portata dell’offerta promozionale, ha condotto l’Autorità Garante della Concorrenza a ritenere esistente la violazione delle  disposizioni degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. Queste,  fra gli altri, vietano le pratiche commerciali cosiddette “scorrette”, idonee a falsare in misura apprezzabile i comportamenti economici dei consumatori; così come quelle ingannevoli, che contengono, sostanzialmente, informazioni non rispondenti al vero, anche per quanto concerne la portata dei reali impegni dell’ Azienda interessata.

Nel caso di specie, infatti, la campagna pubblicitaria - per come era stata strutturata - era molto accattivante,  inducendo la convinzione (nei potenziali clienti)  di poter ottenere - grazie  all’acquisto di un paio di occhiali da vista -   un altro paio di occhiali in omaggio aventi  analoga funzione. Ciò determinava il soggetto a rivolgersi ad uno dei rivenditori della catena interessata;  solo al momento dell’effettivo acquisto si aveva consapevolezza dei notevoli limiti qualitativi  e temporali della promozione.


Conseguentemente, i clienti optavano per lo sconto che, però,  imponeva un ulteriore acquisto di un prodotto di prezzo superiore e da effettuare entro breve tempo. Tali limitazioni e vincoli  erano totalmente omessi nei messaggi pubblicitari e proprio tale omissione ha caratterizzato i medesimi come ingannevoli, anche valutando il profilo e tipologia media del consumatore a cui erano diretti. E ancora, poiché  al momento dell’emissione del provvedimento la campagna pubblicitaria era ancora in corso, l’ Autorità  - avvalendosi anche delle disposizioni di cui all’art. 27 del Codice del Consumo - ha disposto la sospensione delle pratiche commerciali (e quindi della campagna pubblicitaria), al fine di impedire che  potessero ancora essere poste in essere durante il procedimento di merito.

Si tratta dunque di un provvedimento cosiddetto  “inibitorio” e d’urgenza, che certamente impone alle aziende interessate di effettuare corrette valutazioni circa i contenuti delle loro campagne. Dette iniziative -  pur potendo essere certamente aggressive e efficacemente persuasive - non debbono tuttavia sfociare in pratiche ingannevoli,  omettendo peraltro informazioni assai rilevanti per il consumatore, tanto più se le pratiche pubblicitarie sono destinate ad avere ampia diffusione attraverso spot televisivi o radiofonici ed a tutela anche delle altre aziende del settore.

Fonte: ilsole24ore

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