Non serve la forma scritta per acquistare un bene immobile
Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 2 settembre 2013 n. 20051
Il mandato senza rappresentanza ad acquistare un bene immobile non necessita di forma scritta. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 20051/2013.
La Suprema corte ha chiarito che: “La forma scritta è richiesta a pena di nullità per gli atti relativi a diritti reali su beni immobili per esigenze di responsabilizzazione del consenso e di certezza dell’atto. In tema di mandato all’acquisto, tale forma è in base agli artt. 1350, 1351, 1392 e 1706 c.c richiesta per la procura conferita dal mandante al mandatario, per il contratto - preliminare o definitivo - concluso dal mandatario a nome del mandante o proprio, e, in questo secondo caso, per il conseguente atto volto a ritrasferire il bene al mandante, la mancanza del quale può essere supplita dall’esecuzione forzata in forma specifica”.
“La forma scritta – prosegue la sentenza - non può considerarsi invece prescritta anche per il contratto di mandato in sé, perché da questo deriva soltanto, tra mandante e mandatario, l’obbligazione di eseguire il mandato, la cui mancata conforme esecuzione lo espone unicamente a responsabilità per danni”.
“Per converso - concludono i giudici -, una volta che il mandatario abbia effettuato l’acquisto, l’esecuzione in forma specifica dell’obbligazione di ritrasferire il bene al mandante può trovare fondamento nell’atto unilaterale, redatto anche successivamente al detto acquisto, con cui il mandatario riconosca il suo obbligo di farlo, quante volte l’atto contenga l’indicazione del bene, del prezzo e della causa del contratto, o che gli stessi consenta di individuare anche per relationem”.
Fonte: ilsole24ore
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lunedì 2 settembre 2013
Non serve la forma scritta per acquistare un bene immobile
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