giovedì 5 settembre 2013

Mattone abusivo su mattone abusivo: la prescrizione salva le opere “rifinite”

Il reato di costruzione senza concessione edilizia è permanente, perciò la condotta dell’agente cessa con l’ultimazione dei lavori. Deve ritenersi ultimato, ai fini della decorrenza della prescrizione, l’edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abilità. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza 32079/13.

Il caso
Il Tribunale della libertà, con un'ordinanza, aveva rigettato il riesame - proposto da un indagato per opere realizzate senza permesso di costruire - avverso il decreto di sequestro preventivo di un villaggio turistico. Infatti, in Zona di Protezione Speciale, erano stati realizzati nell’ambito di un complesso turistico autorizzato solo in parte, ulteriori edifici abusivi ed era in corso la ricostruzione della sopraelevazione di locali adibiti a market, già realizzata abusivamente. L’ordinanza ha considerato unitariamente il complesso turistico ritenendo che l’abuso edilizio avesse natura permanente per effetto dei lavori di ricostruzione della sopraelevazione, ritenendo che le opere non si potessero considerare sanate in assenza di specifici provvedimenti. L’indagato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo che i reati sarebbero prescritti, in quanto il complesso turistico era stato già realizzato nella sua completezza nel 2000, compresa la realizzazione del secondo piano adibito a market, per cui nel 2011, a seguito di danni per eventi atmosferici, erano stati eseguiti solo gli interventi di ricostruzione del secondo piano del market e della sala giochi, per cui semmai il sequestro avrebbe dovuto riguardare solo dette opere. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Gli Ermellini hanno chiarito che il reato di costruzione senza concessione edilizia deve considerarsi permanente, poiché la condotta dell’agente non si esaurisce con l’inizio dei lavori, ma si protrae per tutta la durata di essi, cessando però con l’ultimazione di lavori, cioè quando vengono portati a termine i lavori di rifinitura, compresi quelli esterni quali gli intonaci e gli infissi. Nel caso, nell’ordinanza impugnata viene affermato il completamento del villaggio nel 2000, ma si assume che la riedificazione della sopraelevazione avrebbe dimostrato «la prosecuzione». Per le opere realizzate in precedenza il reato è prescritto. Tale assunto, per gli Ermellini, è errato, perché, data per pacifico la funzionalità pregressa del villaggio turistico, deve ritenersi che la realizzazione di un intervento di riedificazione di una parte preesistente, seppure abusivo, non può far rivivere la permanenza di una precedente condotta ormai perfezionata - anche nei suoi profili di illiceità - a suo tempo, essendo evidente che un nuovo e diverso reato era stato commesso, ma per effetto dei lavori eseguiti successivamente.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it
La Stampa - Mattone abusivo su mattone abusivo: la prescrizione salva le opere “rifinite”

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