giovedì 5 settembre 2013

Extracomunitario con residenza ‘a sprazzi’ in Italia: possibile riconoscere l’assegno sociale

Assegno sociale da riconoscere anche al cittadino extracomunitario presente in Italia? Assolutamente sì. A patto che la sua presenza nel Belpaese sia regolare, e che, soprattutto, rispetti i requisiti reddituali previsti dalla normativa. Da considerare irrilevante, invece, la valutazione della stabile e continuativa dimora nella Penisola (Cassazione, ordinanza 10460/13). A mettere in discussione la fondatezza della richiesta presentata, nei confronti dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, da un cittadino extracomunitario, sono i giudici d’Appello. Secondo questi ultimi, difatti, non vi è possibilità di concedere all’uomo «l’assegno sociale», perché «per gli stranieri, la prestazione richiesta ha come presupposto la effettiva e stabile dimora in Italia», e, invece, egli è risultato «lungamente assente» dalla Penisola. Ciò permette, secondo i giudici, di «ritenere che» l’uomo «di fatto avesse mantenuto la residenza» nel Paese d’origine «dove godeva di pensione ed aveva la moglie proprietaria di una casa». A ribaltare completamente la prospettiva provvedono, ora, i giudici della Cassazione, i quali, accogliendo il ricorso proposto dall’uomo, ricordano che, a livello normativo, è stata effettuata «la equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali, senza invero richiedere, in aggiunta, il requisito della stabile dimora in Italia». Senza dimenticare, poi, che non si possono discriminare «irragionevolmente gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato nel godimento di diritti fondamentali della persona riconosciuti ai cittadini». Peraltro, aggiungono i giudici, i dati di fatto dimostrati dall’uomo attestano «il requisito della stabile, ancorché non continuativa, residenza in Italia». E, comunque, il requisito della «stabile residenza in Italia», richiamato dai giudici d’Appello, è da ignorare perché esso «vale solo dal 1° gennaio 2009, mentre la domanda amministrativa era stata proposta nell’aprile 2007, quando questa prescrizione non era ancora in vigore». Logiche le conseguenze, per i giudici della Cassazione: da accogliere il ricorso proposto dall’uomo, e questione da riaffidare nuovamente alla Corte d’Appello, che dovrà accertare «l'esistenza delle condizioni reddituali».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it
La Stampa - Extracomunitario con residenza ‘a sprazzi’ in Italia: possibile riconoscere l’assegno sociale

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