La sentenza depositata ieri in Cancelleria ed emessa dalla Terza Sezione penale della Corte di Cassazione (n.37798/13) non può che allarmare tutti coloro che, anche solo per una dimenticanza, non hanno adempiuto al dovere di versare all’INPS le ritenute previdenziali e assistenziali trattenute ai dipendenti. Il reato di cui all’art. 1 della Legge n. 638/1983, si perfezionerebbe, secondo i Giudici di legittimità, anche con un importo modesto e per un periodo di riferimento assai limitato. La sentenza del Tribunale di merito aveva accolto le ragioni dell’imputato, ritenendo insussistente “l’elemento soggettivo del reato”, dal momento che le ritenute non versate si riferivano ai mesi di settembre e ottobre del 2008 e l’importo omesso ammontava a 1.285 euro. Secondo il Giudice di merito la violazione era stata causata da un “disguido” legato alla predisposizione del modello DM10 (modello utilizzato dal datore per denunciare all’Istituto della Previdenza le ritenute mensili - ndr) e non dalla volontà di impossessarsi dei contributi non versati. La Cassazione ritiene, al contrario, valide le argomentazioni proposte nel ricorso per cassazione del Procuratore della Repubblica. Il lasso temporale cui le ritenute si riferiscono e l’ammontare delle stesse “non costituiscono di per sé elementi tali da escludere la volontà di appropriarsi delle somme ritenute sulla retribuzione dei dipendenti a fini contributivi”. La giustificazione della supposta incomprensione nella compilazione del modello DM10 non è ritenuta valida dalla Suprema Corte. Si presume, infatti, che un imprenditore debba essere a conoscenza degli adempimenti previdenziali, anche in ragione della diffida ad adempiere che, nel caso di speci, l’INPS aveva provveduto ad inviare. Né i giudici di merito avevano precisato, se non genericamente, quali disguidi avessero condotto al mancato versamento; e, in ogni caso, anche se il “disagio” fosse stato chiaramente esplicitato, non avrebbe comunque potuto esimere l’imputato dalle proprie responsabilità.
Fonte: http://fiscopiu.it/news/l-omesso-versamento-dei-contributi-reato-anche-se-l-importo-modesto-e-il-periodo-breve/La Stampa - L’omesso versamento dei contributi è reato, anche se l’importo è modesto e il periodo è breve
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martedì 17 settembre 2013
L’omesso versamento dei contributi è reato, anche se l’importo è modesto e il periodo è breve
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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